LIVE
Il laboratorio del dissesto

Caivano, il conto del disastro: milioni fantasma, contenziosi celati e il Far West del Parco Verde. Anatomia del crack

Il 'modello Caivano' sanzionato dai giudici contabili. Un decennio di 'falsa cassa', 30 milioni di contenziosi nascosti, il buco nero del Parco Verde e le barriere difensive respinte: scatta anche l'interdizione automatica per 10 anni.
Podcast Audio
Caivano Il Conto Del Disastro Milioni Fantasma Contenziosi Celati E Il Far West Del Parco Verde Anatomia Del Crack 2026 08 08
Ascolta altri Podcast

Un’articolata “incuria gestionale” caratterizzata da una “sconfortante disattenzione”, bilanci drogati da decine di milioni di euro di crediti fantasma mai riscossi, l’assoluta mancanza di accantonamenti per contenziosi milionari e l’abbandono totale di fette del territorio — prima fra tutte la cittadella del Parco Verde — al predominio dell’illegalità e della criminalità organizzata.

Si compendia in questi passaggi di eccezionale gravità la sentenza n. 200/2026 emessa dalla Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania della Corte dei Conti (Presidente Michele Oricchio, Consigliere relatore Rossella Cassaneti, Consigliere Marzia De Falco), depositata in segreteria il 6 agosto 2026 all’esito dell’udienza pubblica del 9 giugno 2026.

Il collegio partenopeo ha accertato la responsabilità amministrativa, a titolo di colpa grave, dell’ex sindaco di Caivano Antonio Falco e di cinque suoi ex assessori (Francesco Casaburo, Bartolomeo Perna, Enzo Pinto, Vincenzo Semonella e Giulio Di Napoli), condannandoli al risarcimento sanzionatorio in favore del Comune per una somma complessiva di 224.917,20 euro.

Contestualmente, la sentenza attiva l’effetto automatico ed ex lege della sanzione interdittiva di status: per dieci anni, l’ex primo cittadino non potrà candidarsi ad alcuna carica elettiva (comunale, regionale, nazionale ed europea) né ricoprire incarichi pubblici, mentre per gli ex assessori scatta il divieto decennale di ricoprire incarichi di giunta, di revisore o di rappresentante in enti vigilati.

Anatomia di un crack annunciato: crediti illusori e contenziosi al buio

Il punto di svolta del procedimento è la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 18 giugno 2016, con cui il Comune di Caivano ha dichiarato ufficialmente il dissesto finanziario. L’inchiesta della Procura Regionale contabile  ha scavato a fondo in un arco temporale quasi decennale (2006-2015), avvalendosi delle verifiche sul campo del Nucleo Carabinieri di Caivano e dell’approfondita consulenza tecnico-contabile redatta dal dottor Giuseppe Terracciano (da pochi mesi eletto sindaco di Arzano).

Ciò che emerge dalle carte processuali è un vero e proprio “sistema” di alterazione della veridicità dei bilanci. Nel periodo compreso tra il 2011 e il 2014 (sotto la consiliatura Falco), l’amministrazione ha sistematicamente chiuso gli occhi di fronte a indici di riscossione drammaticamente inferiori alla media: solo il 54% delle entrate di competenza venivano effettivamente incassate, contro una media nazionale del 72%. Per coprire i buchi di cassa e continuare a mantenere una capacità di spesa del tutto fittizia, l’Ente ha continuato a iscrivere in bilancio e mantenere per anni enormi masse di residui attivi — ossia crediti da riscuotere — in larga parte del tutto inesigibili o inesistenti.

“La reiterata iscrizione in bilancio di una massa notevole di residui attivi in buona parte soltanto illusori ha alimentato un avanzo di amministrazione sostanzialmente fittizio, conducendo l’Ente a un fortissimo disavanzo celato ma latente.” (Dalla relazione peritale recepita in sentenza).

Quando l’adeguamento ai nuovi principi contabili (D.Lgs. 118/2011) ha imposto nel 2015 il ricalcolo e la congruità del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) — schizzato da 13,8 a 24,3 milioni di euro — la bolla è esplosa, portando a galla un disavanzo non più colmabile con i normali strumenti di riequilibrio ex art. 188 TUEL.

A questo vizio di fondo si sono aggiunti altri due macigni finanziari:

Il buco del contenzioso opaco: In sede di dissesto è emerso un rischio potenziale da cause legali pendenti per circa 30 milioni di euro. L’amministrazione Falco, tuttavia, non aveva mai istituito il prescritto Fondo Rischi Contenzioso, lasciando l’Ente privo di qualsiasi paracadute di fronte ai debiti fuori bilancio che maturavano a catena.

La giungla degli appalti e dei canoni: Come confermato dalla delibera ANAC n. 91/2019 citata negli atti, il Comune operava tra il 2013 e il 2015 in un quadro di “diffusa illegalità gestionale”, caratterizzato da affidamenti diretti frazionati, assenza di stime preventive, proroghe sistematiche dei contratti e ricorso improprio alle ordinanze sindacali contingibili e urgenti.

 

Il simbolo del degrado: la vicenda del Parco Verde

Nel cuore dell’inchiesta contabile e nei passaggi cruciali della sentenza della Sezione Campania si staglia la vicenda del complesso immobiliare del Parco Verde di Caivano. I giudici hanno richiamato espressamente i propri precedenti (in particolare la sentenza n. 486/2023) per sottolineare come la totale inerzia dell’amministrazione comunale nella gestione e nella riscossione dei canoni di locazione e delle indennità di occupazione dei 750 alloggi ERP abbia rappresentato una delle cause preponderanti del dissesto.

Per anni, il Comune ha continuato a iscrivere a bilancio entrate teoriche derivanti dai canoni del Parco Verde che sapeva perfettamente di non poter incassare, senza avviare alcuna azione di recupero coattivo né di censimento degli occupanti. Questa “assordante e complice inerzia”, scrivono i giudici, non solo ha impoverito le casse comunali privandole dei flussi necessari a garantire i servizi minimi essenziali, ma ha finito per consentire la progressiva trasformazione dell’area in una vera e propria “cittadella affidata all’incontrastato predominio della criminalità organizzata”.

La ragnatela processuale e il crollo degli scudi difensivi

Il cammino giudiziario della sentenza n. 200/2026 è stato lungo e irto di cavilli procedurali. La Procura contabile aveva originariamente incardinato il ricorso nell’ottobre 2023. In prima battuta, la Sezione Campania (decreto monocratico 1/2024) aveva rigettato il ricorso ritenendo necessario un previo accertamento ordinario. Poi, con la sentenza collegiale n. 237/2024, era stata accolta l’eccezione di prescrizione sollevata dai difensori, ritenendo che la costituzione in mora effettuata dal Comune (tramite i Carabinieri) non potesse interrompere i termini per l’azione sanzionatoria del PM.

A ribaltare lo scenario è stata la Sezione II d’Appello della Corte dei Conti (sentenza n. 195/2025), che ha accolto l’impugnazione della Procura stabilendo un principio cardine: l’amministrazione dissestata è la reale titolare del credito sanzionatorio (le sanzioni pecuniarie vanno infatti a suo favore per ristorare il danno subito) ed è quindi pienamente legittimata a notificare atti interruttivi della prescrizione. Poiché il termine quinquennale (decorrente dalla delibera di dissesto del 18/6/2016 e sospeso per 176 giorni causa emergenza Covid-19) scadeva l’11 dicembre 2021, le notifiche effettuate tra il 17 e il 23 giugno 2021 hanno salvato l’azione sanzionatoria.

Nel giudizio di riassunzione conclusosi nel 2026, i difensori hanno tentato l’ultimo assalto sollevando una raffica di eccezioni, tutte sistematicamente respinte dal Collegio:

Lo scudo della Consulta (Sentenza 84/2026): Il giudizio era stato sospeso in attesa della Corte Costituzionale sulle ordinanze della Sezione Calabria che censuravano la rigidità della sanzione interdittiva decennale. Il 19 maggio 2026, la Consulta ha dichiarato inammissibile la questione, lasciando intatta la norma e consentendo alla Corte dei Conti di decidere.

No al Rinvio alla Corte di Giustizia UE: Respinta la richiesta di chiamare in causa i giudici di Lussemburgo sul presunto contrasto col principio del ne bis in idem (CEDU). La sentenza ribadisce che la Corte dei Conti accerta unicamente i presupposti oggettivi della responsabilità; l’interdizione è un effetto automatico sancito dalla legge e non una duplicazione di pene.

Inapplicabilità della “Riforma Foti” (L. 1/2026) e dell’Esimente Politica: I difensori hanno invocato la nuova perimetrazione della colpa grave (violazione manifesta di legge o travisamento dei fatti) e la presunzione di buona fede degli organi politici in presenza di pareri favorevoli della dirigenza. La Corte è stata perentoria: gli amministratori non possono scudarsi dietro la burocrazia (“eccesso di fiducia”) quando vi siano macroscopici e reiterati allarmi del Collegio dei Revisori dei Conti sui conti in rosso. L’esimente politica non opera per gli atti fondamentali di governo finanziario (schemi di bilancio), pena la totale sterilizzazione dell’art. 248 TUEL.

Le singole posizioni e il conto del danno erariale

La Corte dei Conti ha applicato la sanzione pecuniaria nella misura massima edittale prevista dalla legge (20 volte la retribuzione/indennità mensile lorda spettante al momento della violazione), commisurata al momento della cessazione della carica. Ecco nel dettaglio la mappa delle posizioni individuali e delle somme che gli ex amministratori dovranno versare direttamente nelle casse del Comune di Caivano:

Ruolo / Convenuto Periodo di Carica Condotte Contestate & Voti in Giunta/Consiglio Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva (Status)

FALCO Antonio (Ex Sindaco) 15/04/2010 – 19/06/2014 € 69.205,20 Ineleggibilità 10 Anni

Vertice politico dell’Ente per un quadriennio continuativo. Ha votato favorevolmente a tutti i bilanci e consuntivi irregolari (2011, 2012, 2013). Completa omessa vigilanza sulla riscossione del Parco Verde e sulle prassi illegittime negli appalti.

(Incandidabile a qualsiasi carica elettiva & divieto incarichi pubblici)

CASABURO Francesco (Ex Assessore Ambiente) 19/07/2012 – 27/11/2013 11/12/2013 – 09/06/2014
€ 31.142,40; Interdizione 10 Anni; (Divieto di ricoprire cariche di assessore, revisore o in enti partecipati)

In carica per oltre 1,5 anni. Voto favorevole alle delibere giuntali n. 327/2012 (consuntivo 2011), n. 120/2013 (consuntivo 2012) e n. 353/2013 (schema bilancio di previsione 2013). Respinta la tesi del ruolo ridotto alla sola delega ambientale.

PERNA Bartolomeo (Ex Assessore Istruzione) 21/10/2011 – 27/05/2013 € 31.142,40 Interdizione 10 Anni

In carica per oltre 1,5 anni. Voto favorevole alle delibere giuntali n. 237/2012 (schema bilancio 2012), n. 327/2012 (consuntivo 2011) e n. 120/2013 (consuntivo 2012). Non rileva la cessazione anticipata rispetto alla delibera di dissesto.

(Divieto di ricoprire cariche di assessore, revisore o in enti partecipati)

PINTO Enzo (Ex Assessore Servizi Sociali) 04/09/2012 – 27/11/2013 24/02/2014 – 19/06/2014

€ 31.142,40; Interdizione 10 Anni

In carica per 563 giorni. Voto favorevole alle delibere giuntali n. 327/2012 (consuntivo 2011), n. 353/2013 (schema bilancio 2013) e n. 145/2014 (consuntivo 2013). Respinta l’eccezione sull’assenza di delega finanziaria.
(Divieto di ricoprire cariche di assessore, revisore o in enti partecipati)

SEMONELLA Vincenzo (Ex Assessore Manutenzione) 16/01/2013 – 27/11/2013 11/12/2013 – 19/06/2014
€ 31.142,40; Interdizione 10 Anni

In carica per oltre 1,5 anni. Voto favorevole alle delibere giuntali n. 120/2013 (consuntivo 2012), n. 353/2013 (schema bilancio 2013) e n. 145/2014 (consuntivo 2013).
(Divieto di ricoprire cariche di assessore, revisore o in enti partecipati)

DI NAPOLI Giulio (Ex Assessore al Bilancio) 05/06/2013 – 27/11/2013; € 31.142,40; Interdizione 10 Anni

Anche se in carica per soli 6 mesi, è stato condannato al massimo della sanzione in virtù della specificità della delega tecnica alle finanze. Ha predisposto e approvato lo schema di bilancio di previsione 2013 (del. 353/2013).

(Divieto di ricoprire cariche di assessore, revisore o in enti partecipati)

Il totale delle sanzioni pecunarie da risarcire al comune è pari a euro 224.917,20

Oltre alle sanzioni individuali, tutti e sei i condannati sono stati condannati in via solidale al pagamento delle spese di giustizia in favore dell’Erario. La sentenza è stata trasmessa alla Procura Regionale affinché provveda all’inoltro alle autorità amministrative competenti per l’esecuzione immediata delle sanzioni di status (ineleggibilità e interdizione).

Esce definitivamente dal processo, invece, l’ex assessore Antonio De Rosa: per la sua posizione la Procura ha preso atto del giudicato formatosi con la precedente sentenza n. 237/2024 che ne aveva decretato l’assenza di responsabilità in applicazione del principio di diritto intertemporale.

La sentenza della Corte dei Conti sul “caso Caivano” si impone come una pronuncia pilastro nel diritto degli enti locali: stabilisce che la gestione delle finanze pubbliche non ammette zone d’ombra né scaricabarile burocratici. Gli organi di governo che avallano bilanci fittizi e abbandonano il controllo delle entrate territoriali rispondono con il proprio patrimonio personale e con la propria carriera politica, a prescindere dalle deleghe specifiche ricoperte in giunta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo piano