
Viene superato l’articolo 570 in materia di separazione o divorzio. Con la nuova disposizione, e quindi con l’ampliamento dell’articolo 570, si è fatta maggiore chiarezza rispetto alla violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il 570 bis è, secondo gli avvocati, una vera e propria “rivoluzione”: prevede il carcere fino a un anno e una multa fino a 1.032 euro per l’ex coniuge che non paga quanto pattuito in sede di separazione o divorzio in favore dell’altro coniuge o dei figli. L’assegno di mantenimento diventa quindi, da oggi, con l’entrata in vigore dell’articolo 570 bis del codice penale previsto dal decreto 21 del 2018, un obbligo. Cioè “si amplia la tutela legale che il codice penale offre in ambito familiare, sia da un punto di vista soggettivo (tutela estesa dai soli discendenti anche agli ex coniugi) che oggettivo (il reato verrà commesso non solo da chi faccia mancare i mezzi di sussistenza, ma anche da chi ometta di versare l’assegno di mantenimento)”, chiarisce l’avvocato Giuseppe Mauro, specializzato in Diritto di famiglia. E continua: “L’articolo 570 limitava la pena al genitore che faceva mancare i mezzi di sussistenza ai propri discendenti, generalmente ai propri figli. Ora quelle pene, come recita lo stesso articolo 570 bis, si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
“La novità importantissima – precisa – è quindi rappresentata dall’estensione del reato da chi abbia fatto mancare i ‘soli mezzi di sussistenza’, come previsto dal vecchio art. 570, anche a chi abbia omesso di pagare ‘ogni tipologia di assegnò introdotta dal nuovo 570 bis. Più chiaramente – precisa l’avvocato – sino ad oggi commetteva reato solamente chi faceva mancare ai figli i mezzi di sussistenza (ovvero l’essenziale per vivere: cibo, vestiario e casa) ma non anche chi, ad esempio, a fronte di un assegno di mantenimento di mille euro, decideva arbitrariamente di versarne cinquecento”.
Conclude l’avvocato: “Ora non sarà più così e la reclusione (quantomeno sulla carta) sarà prevista anche a carico di chi ometterà di versare – ai figli o all’ex coniuge – l’assegno stabilito. In sostanza ogni inosservanza dei propri impegni diventa sempre più insidiosa se non motivata con estrema precisione in sede di giudizio. È vero, infatti, che alcuni padri si sono salvati dimostrando la loro effettiva incapacità economica, ma questa è una prova molto difficile che a nulla serve rispetto ad un grave stato di necessità”.
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