Decisione del Tribunale civile

Marano, incandidabili l’ex sindaco Morra e l’ex assessore Carandente: il Tribunale accoglie il ricorso del Viminale

La I sezione civile del Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato l'incandidabilità dell'ex sindaco Matteo Morra e dell'ex assessore Luigi Carandente per i due turni elettorali successivi allo scioglimento del Comune di Marano di Napoli disposto nel 2025
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Matteo Morra, già sindaco di Marano di Napoli, e Luigi Carandente, ex assessore comunale, sono stati dichiarati incandidabili dal Tribunale di Napoli Nord nell’ambito del procedimento civile promosso dal Ministero dell’Interno dopo lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata.

La sentenza, depositata il 3 agosto dalla I Sezione civile, stabilisce che i due amministratori non potranno candidarsi alle elezioni della Camera dei Deputati, del Senato, del Parlamento europeo e alle consultazioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali nei due turni elettorali successivi allo scioglimento dell’ente.

Nel procedimento si è costituita anche la Procura della Repubblica di Napoli Nord, che – come previsto dalla normativa – ha depositato una memoria corredata da ampia documentazione ritenuta utile dal collegio per giungere alla decisione.

Il provvedimento non è definitivo e potrà essere impugnato attraverso i normali strumenti di ricorso previsti dall’ordinamento.

Lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose

La pronuncia rappresenta uno degli effetti dello scioglimento del Comune di Marano di Napoli disposto dal Consiglio dei ministri e successivamente formalizzato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 settembre 2025.

Secondo quanto riportato nella relazione prefettizia allegata al decreto di scioglimento, gli accertamenti della commissione d’accesso avrebbero evidenziato forme di ingerenza della criminalità organizzata nell’attività amministrativa, tali da compromettere il buon andamento dell’ente e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

Il decreto evidenziava inoltre rapporti tra il sindaco, il vicesindaco e alcuni imprenditori ritenuti collegati al contesto criminale locale, oltre a numerosi affidamenti a imprese controindicate sotto il profilo antimafia. Circostanze che, secondo il Ministero dell’Interno, avevano determinato una perdita di credibilità dell’istituzione comunale e reso necessario il commissariamento per diciotto mesi.

La vicenda giudiziaria e amministrativa

La vicenda che ha coinvolto Matteo Morra e Luigi Carandente nasce dall’ispezione prefettizia avviata nel Comune di Marano, culminata con la relazione della commissione d’accesso.

Sulla base di quelle risultanze, il Consiglio dei ministri deliberò lo scioglimento dell’amministrazione comunale, mentre il Prefetto di Napoli dispose nell’immediato la sospensione del sindaco, della giunta e del consiglio comunale, affidando la gestione dell’ente a una commissione straordinaria composta da tre commissari prefettizi.

Il procedimento conclusosi ora davanti al Tribunale di Napoli Nord è distinto rispetto allo scioglimento dell’ente: riguarda infatti il giudizio di incandidabilità personale previsto dall’articolo 143, comma 11, del Testo unico degli enti locali, che consente al Ministero dell’Interno di chiedere al giudice civile di accertare l’eventuale responsabilità degli amministratori nelle condotte che hanno determinato lo scioglimento del Comune.

L’accoglimento del ricorso comporta quindi la temporanea preclusione all’elettorato passivo per gli ex amministratori, fermo restando che la decisione potrà essere sottoposta ai successivi gradi di giudizio.

Una sentenza destinata a far discutere

La decisione assume particolare rilievo perché rappresenta uno dei primi pronunciamenti conseguenti allo scioglimento del Comune di Marano per infiltrazioni mafiose. Sul piano politico e amministrativo, la sentenza rafforza gli effetti del provvedimento di scioglimento adottato dal Governo, mentre sul piano processuale resta aperta la possibilità di appello da parte degli interessati.

Fino all’eventuale riforma della decisione nei successivi gradi di giudizio, resta efficace la dichiarazione di incandidabilità pronunciata dal Tribunale.

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