Somma Vesuviana, rottamazione cartelle, ecco come aderire

Il Comune di Somma Vesuviana ha approvato (con deliberazione del Consiglio Comunale del 56 del 06/06/2019) la definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito...

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Il Comune di Somma Vesuviana ha approvato ( deliberazione del Consiglio Comunale del 56 del 06/06/2019) la definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione fiscale notificati, negli anni dal 2000 al 2017, con l'esclusione delle sole sanzioni. La definizione e' una modalita' agevolata di estinzione del debito nei confronti del Comune, oggetto di ingiunzioni fiscali notificata nel periodo dal 2000 al 31 dicembre 2017 (compreso), relative alle seguenti entrate: ICI (imposta comunale sugli immobili); TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), ICP (imposta comunale di pubblicita'), TOSAP (tassa occupazione suolo pubblico), D.P.A. (diritti pubbliche affissioni). Una decisione che comporta una serie di benefici, aderendo a questa “rottamazione” il contribuente potra' accedere ad una definizione agevolata dei propri debiti afferenti le entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati dalla GESET ITALIA SpA, per conto del Comune di Somma Vesuviana. L'adesione alla definizione agevolata consentira' al contribuente di sanare il proprio debito con l'amministrazione comunale con i seguenti vantaggi: ingiunzioni di pagamento per i tributi comunali: pagamento del solo tributo, interessi ed eventuali spese, con totale esclusione delle sanzioni. “Pagare le tasse e' un dovere e consente all'Ente di poter offrire maggiori servizi ai cittadini”, commenta il sindaco Salvatore Di Sarno, “del resto pero' sappiamo che quello che stiamo attraversando e' un periodo assai critico per l'economia delle famiglie ed abbiamo voluto aderire a questa possibilita' che viene concessa per ‘rottamare' le cartelle esattoriali arretrate. Siamo convinti che i nostri contribuenti approfitteranno di questa possibilita' e si metteranno in regola con le contribuzioni”. Possono presentare l'istanza di “definizione agevolata” tutti i contribuenti a cui e' stata notificata dalla GESET, e non risulta pagata, un'ingiunzione di pagamento in materia di tributi comunali nel periodo dal 2000 al 31 dicembre 2017. L'istanza deve essere presentata entro il termine perentorio del 30 settembre 2019, a pena di decadenza del diritto all'accesso alla definizione agevolata, utilizzando esclusivamente il modello di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Somma Vesuviana, disponibile anche presso lo sportello della GESET ITALIA SpA (via Mercato Vecchio 2, Tel. 081. 899 35 78) presentandosi allo sportello della societa' o inviando il modello, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identita', all'indirizzo PEC: tributi.sommavesuviana@pec.geset.it . L' istanza deve contenere il numero di rate con il quale si intende effettuare il pagamento, e' possibile rateizzare fino ad un massimo di 8 (rate) consecutive di uguale importo, da pagare rispettivamente entro il 31/12/2019, 31/03/2020, 30/06/2020, 30/09/2020, 31/12/2020, 31/03/2021, 30/06/2021 e 30/09/2021. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal regolamento comunale. L'istanza di definizione agevolata dovra' contenere l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi con compensazione delle spese di lite. La suddetta rinuncia dovra' essere prodotta al momento di accoglimento dell'istanza di definizione agevolata, pena la decadenza della medesima. Infine, la GESET trasmette al debitore apposita comunicazione entro il 31 ottobre 2019 di accoglimento o rigetto dell'istanza di adesione alla definizione agevolata, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'importo e la scadenza delle singole rate e le modalita' di pagamento. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione per il recupero del debito originario complessivamente dovuto.


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