Casalesi in Veneto, intercettazioni mai ascoltate dall’imputato detenuto: la questione arriva alla Corte costituzionale

Può un imputato essere condannato sulla base di intercettazioni telefoniche e ambientali che, durante il processo, non ha mai avuto la possibilità di ascoltare personalmente? È attorno a questa domanda che si concentra una delicata questione di legittimità costituzionale destinata a misurarsi con la Corte costituzionale e che, se accolta, potrebbe incidere sulle modalità con cui viene esercitato il diritto di difesa nei processi fondati sulle intercettazioni.

A sollevare il problema è l’avvocato Dario Vannetiello, cassazionista del Foro di Napoli, nell’ambito del maxi-processo relativo all’infiltrazione camorristica del clan dei Casalesi in Veneto. Una questione nata dalla difesa di Luciano Donadio, imprenditore ritenuto dalla magistratura il referente di vertice del clan in Veneto e condannato per 63 reati alla pena di 41 anni e 4 mesi di reclusione, successivamente ridotta a 30 anni in applicazione del principio moderatore.

Il nodo: chi è detenuto può difendersi davvero senza ascoltare le intercettazioni?

Il problema sollevato dalla difesa nasce dall’attuale disciplina prevista dagli articoli 268, comma 6, del codice di procedura penale e 89-bis delle disposizioni di attuazione dello stesso codice. La normativa consente al difensore di recarsi negli uffici giudiziari per ascoltare le intercettazioni, mentre non prevede un analogo diritto dell’imputato che si trovi detenuto.

La distinzione può assumere un peso decisivo soprattutto nei procedimenti più complessi, quelli nei quali le intercettazioni costituiscono una parte consistente, se non addirittura determinante, del materiale probatorio.
Nei maxi-processi, infatti, le captazioni possono essere migliaia. Ore e ore di conversazioni telefoniche e ambientali che devono essere ascoltate, interpretate e collocate nel corretto contesto.

E proprio il contenuto delle registrazioni può presentare elementi che non sempre risultano immediatamente comprensibili a chiunque: il dialetto locale, espressioni gergali, soprannomi, riferimenti a vicende personali, allusioni e modi di dire il cui significato può essere pienamente compreso soltanto da chi quelle persone e quelle situazioni le conosce direttamente.

Da qui la domanda posta dalla difesa: se l’imputato è detenuto e non può ascoltare personalmente le registrazioni, come può esercitare fino in fondo il proprio diritto a contestare la prova?

La questione sollevata nel maxi-processo veneto

È questo il tema sul quale l’avvocato Vannetiello ha richiamato l’attenzione della Corte di cassazione nel procedimento che vede coinvolto Donadio.

La difesa sostiene che l’impossibilità per l’imputato detenuto di ascoltare direttamente le intercettazioni utilizzate nei suoi confronti possa determinare una compressione del diritto di difesa garantito dalla Costituzione.

Non si tratta, dunque, soltanto di stabilire chi materialmente possa accedere ai file audio custoditi negli uffici giudiziari. Il tema investe il rapporto tra la conoscenza della prova e la concreta possibilità dell’imputato di interloquire con il proprio difensore, segnalare eventuali errori di interpretazione, fornire spiegazioni sul significato di determinate frasi e contestare la ricostruzione accusatoria.

In una conversazione intercettata, del resto, il significato di una parola può dipendere dal contesto; un soprannome può identificare una persona diversa da quella ipotizzata dagli investigatori; un’espressione dialettale può assumere un significato completamente differente se letta secondo i canoni della lingua italiana. Elementi che, secondo la prospettazione della difesa, potrebbero essere verificati direttamente dall’imputato proprio attraverso l’ascolto della registrazione originale.

La Cassazione rinvia la decisione

La questione è stata portata davanti alla Quinta sezione penale della Corte di cassazione. La complessità e la rilevanza del tema hanno indotto i giudici a rinviare la decisione al prossimo 6 ottobre.
Nel frattempo, però, una questione sostanzialmente analoga è stata sollevata anche dal Gup del Tribunale di Trento nell’ambito di un diverso procedimento penale, nel quale assume particolare rilievo la presenza di conversazioni in lingua straniera.

È proprio questo secondo procedimento ad aver aperto la strada al giudizio della Corte costituzionale.

Il caso trentino e l’intervento di Vannetiello

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice trentino è infatti approdata davanti alla Consulta. E la coincidenza del problema giuridico con quello individuato dalla difesa di Donadio ha spinto l’avvocato Vannetiello a intervenire davanti alla Corte costituzionale, sostenendo le ragioni dell’illegittimità degli articoli 268, comma 6, del codice di procedura penale e 89-bis delle disposizioni di attuazione.

Il confronto, quindi, non riguarda più soltanto la posizione processuale di un singolo imputato. La decisione della Consulta potrebbe stabilire un principio destinato a riflettersi su una platea molto più ampia di procedimenti.

Una decisione destinata a superare i confini del singolo processo

Se la Corte costituzionale dovesse ritenere fondate le censure prospettate, il quadro potrebbe cambiare radicalmente per gli imputati detenuti coinvolti in processi nei quali le intercettazioni rappresentano una prova rilevante.
Si aprirebbe infatti la strada al riconoscimento del diritto dell’imputato ristretto in carcere ad ascoltare direttamente le conversazioni utilizzate nei suoi confronti, superando l’attuale disciplina che consente tale attività al difensore ma non riconosce espressamente la stessa possibilità all’imputato detenuto.

La posta in gioco, dunque, è più ampia della vicenda giudiziaria di Luciano Donadio e del maxi-processo veneto. È in discussione, in prospettiva, il modo stesso in cui un imputato detenuto può confrontarsi con una delle più invasive e al tempo stesso più importanti forme di prova del processo penale contemporaneo.

La questione posta da Vannetiello porta così davanti alla Consulta un interrogativo essenziale: quanto può dirsi effettivo il diritto di difesa quando l’imputato non può ascoltare direttamente la prova audio sulla quale l’accusa chiede, e il giudice dispone, una condanna?

La risposta della Corte costituzionale potrebbe segnare un passaggio significativo nel delicato equilibrio tra esigenze investigative, utilizzazione processuale delle intercettazioni e piena partecipazione dell’imputato alla propria difesa.

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Pubblicato da
Giuseppe Del Gaudio

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