

Regolamento Mica
L’Italia sta stringendo il perimetro sulle cripto con un doppio messaggio al mercato: più chiarezza regolamentare sotto MiCA e più pressione fiscale dal 2026.
Nelle ultime settimane CONSOB ha adottato le linee guida ESMA sulla classificazione dei crypto-asset. È un passaggio che allinea il Paese al quadro europeo e aiuta a distinguere tra token assimilabili a strumenti finanziari e asset che restano fuori da MiFID II. Sullo sfondo c’è la piena attuazione di MiCA, spiegata anche in questa guida su MiCA nell’UE. Un altro approfondimento sul caso italiano segnala invece come Roma stia usando il regolamento per spingere il settore verso operatori autorizzati e controlli più standardizzati: il quadro italiano su MiCA.
Sul piano operativo, il decreto legge 95/2025 ha esteso al 30 dicembre 2025 il termine per la registrazione degli operatori già attivi, rinviando la scadenza inizialmente prevista a fine giugno.
Nel frattempo, i fornitori di servizi devono continuare a confrontarsi con gli obblighi locali, inclusa l’iscrizione al sistema OAM per i profili antiriciclaggio. A giugno, poi, il Garante privacy ha chiarito i requisiti sul consenso valido per finalità di marketing. Il risultato è un mercato più formalizzato: costi di compliance più alti, ma anche meno ambiguità per piattaforme e investitori.
Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota sulle plusvalenze da cripto è indicata al 33%, anche se alcune fonti segnalano che il dibattito legislativo potrebbe ancora riaprire il tema del 26%. Nello stesso quadro viene meno l’esenzione sui guadagni fino a 2.000 euro riportata dal regime precedente. In pratica, diventano centrali la tracciabilità delle operazioni, la ricostruzione del costo fiscale e il monitoraggio delle movimentazioni, soprattutto quando gli asset passano tra wallet personali e piattaforme custodial.
Le fattispecie imponibili citate più spesso includono la vendita di cripto contro valuta fiat e l’uso di cripto per acquistare beni o servizi. Più sfumato, invece, il trattamento di aree come staking, lending, mining, airdrop, NFT e alcune attività DeFi, dove le indicazioni non appaiono ancora del tutto consolidate. Anche sulle stablecoin resta un margine di incertezza: alcune interpretazioni richiamano la distinzione introdotta da MiCA per gli e-money token, ma la prassi applicativa non sembra ancora chiusa su tutti i casi.
Per i contribuenti italiani la direzione appare chiara. Le cripto vengono trattate sempre meno come un comparto separato e sempre più come un’attività da inserire nel quadro ordinario di dichiarazione e controllo.
Le fonti richiamano l’obbligo di reporting anche per gli asset detenuti in self-custody, con il modulo RW al centro del monitoraggio fiscale e il Modello Redditi PF come riferimento per la dichiarazione delle plusvalenze, da presentare entro il 15 ottobre dell’anno successivo al periodo d’imposta. Alcune guide segnalano anche un’imposta sostitutiva di bollo pari al 2 per mille sul valore finale detenuto in determinati casi, inclusi wallet non custodial quando l’intermediario non opera il prelievo.
Questo aiuta a capire perché il mercato italiano sembri orientarsi verso piattaforme centralizzate e soggetti vigilati. Secondo diversi consulenti citati nelle fonti, l’inasprimento dell’aliquota e l’avanzata dei meccanismi di trasparenza, inclusa la traiettoria internazionale del CARF dal 2026, riducono l’appeal dell’opacità. I wallet freddi non eliminano gli obblighi dichiarativi e, quando interagiscono con exchange o altri intermediari, lasciano comunque punti di contatto che possono aumentare la visibilità per le autorità fiscali.
Per gli investitori più patrimonializzati, il tema va oltre il prelievo fiscale. Le fonti insistono sul fatto che le cripto entrano ormai nella pianificazione successoria, nei contenziosi familiari e nella governance patrimoniale. In questo contesto la self-custody può offrire controllo tecnico, ma non sostituisce documentazione, inventario degli asset e procedure di accesso per gli eredi. Anche la distinzione tra detenzione diretta e esposizione tramite prodotti finanziari tradizionali potrebbe produrre esiti fiscali diversi, rafforzando l’idea che il legislatore favorisca canali intermediati rispetto al possesso diretto.
Nel breve termine, questa transizione normativa conta anche per il sentiment di mercato. Una maggiore chiarezza su licenze, classificazione dei token e regole di condotta può ridurre parte dell’incertezza regolamentare che spesso pesa sugli operatori europei, anche se l’aumento delle imposte rischia di frenare una parte dell’attività retail.
In questo equilibrio, gli investitori continuano a monitorare il bitcoin price e l’ethereum price come termometri immediati della reazione del mercato a un contesto in cui l’Italia punta a portare il settore sempre più dentro il perimetro della finanza regolata.
Il messaggio di fondo, emerso dalle fonti, è chiaro: nel 2026 il mercato crypto italiano sarà meno tollerante verso zone grigie fiscali e operative. Per exchange, custodian e investitori, il vantaggio competitivo non sarà l’assenza di regole, ma la capacità di muoversi dentro un quadro europeo più definito, con controlli più stretti e aspettative più alte su trasparenza, reporting e tutela degli utenti.