

L’ordinanza è stata emessa dalla Prima Sezione Civile del tribunale, presieduta da Alessandra Tabarro, con giudici Eugenio Troisi e Nadia Zampogna, accogliendo un ricorso presentato da consiglieri di opposizione dopo l’elezione di Santarpia nell’ottobre 2021.
La contestazione si basava sul conflitto di interessi derivante dal ruolo del fratello del sindaco, Gaetano Santarpia, quale rappresentante legale della società GE.TE.T. Spa., che gestisce la tesoreria comunale di Frignano.
Gaetano Santarpia aveva firmato un contratto di appalto quinquennale con il comune nel giugno 2021, prima che il fratello Lucio diventasse sindaco. Nonostante le difese di Lucio Santarpia, che sosteneva che l’incompatibilità dovesse essere valutata rispetto ai soci della società e non al rappresentante legale, i giudici hanno respinto questa interpretazione.
Secondo la sentenza, l’incompatibilità riguarda non solo i rapporti con i soci dell’azienda ma anche con il suo rappresentante legale, date le ampie responsabilità e i potenziali conflitti economici e patrimoniali derivanti dal ruolo di Gaetano Santarpia. Il collegio ha quindi concluso che “l’incompatibilità sussiste per il sindaco il cui fratello, parente in linea collaterale di secondo grado, è il legale rappresentante della GE.TE.T. Spa., che gestisce il servizio di tesoreria per il Comune di Frignano.”
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