Carcere duro confermato per il famigerato Sandokan, per l’anagrafe Francesco Schiavone, per anni capo indiscusso e spietato dei Casalesei. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di revoca del carcere duro presentata dai suoi legali. Il consigliere Raffaello Magi, relatore del procedimento ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e quindi “la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di duemila euro”. La sentenza della Cassazione che lascia al carcere duro Francesco Schiavone, come riporta l’edizione di Caserta de Il Mattino, spiega che: “L’organizzazione mafiosa di provenienza è ancora attiva nella provincia di Caserta e in altre parti del territorio nazionale. Il ruolo di vertice ricoperto da Schiavone, condannato in via definitiva per il reato associativo e diversi episodi di omicidio, risulta ricoperto anche in costanza di detenzione (sino al 2005) come emerge da decisione di merito recentemente emessa – scrive la Cassazione – anche la condotta tenuta nel periodo di restrizione risulta non immune da episodi allarmanti».Secondo quanto è emerso in questi anni in più inchieste degli investigatori, nel periodo in cui erano liberi i figli Nicola e Carmine, vennero segnalati dei ‘messaggi’ in codice con i gesti durante i colloqui di Francesco Schiavone Sandokan, nel periodo soprattutto in cui era libero il killer Giuseppe Setola. Ma secondo quanto sostiene la difesa del boss, rappresentata dal legale Mauro Valentino, “il Tribunale di sorveglianza di Roma ha omesso di esaminare una doglianza in tema di detenzione in area riservata’, aspetto ulteriormente afflittivo e non coperto da previsione di legge”. Quindi Schiavone resta in un ‘area riservata in una zona del carcere isolata rispetto alle altre. Il boss condivide solo un’ora d’aria, nel carcere di Parma, con gli altri detenuti. Per il resto, è rinchiuso nella sua cella a non far nulla. Tutto il giorno. Sta mal e farebbe anche uso di psicofarmarci. Il metodo duro del 41bis è stato il motivo per cui ha gettato la spugna, definendosi ‘dissociato’, il cugino del capoclan e suo omonimo, Francesco Schiavone detto Cicciariello. Per i giudici della Corte di Cassazione. “Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. È evidente che l’applicazione della norma in parola non richiede un pieno accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (dato che ciò presuppone l’individuazione, in sede processuale, di un effettivo contributo arrecato all’attività del gruppo), nè impone una valutazione di pericolosità intesa come capacità di commettere azioni delittuose. Ciò vuole essere contenuto attraverso la particolare azione preventiva e inibitoria insita nell’adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto”.
Carcere duro, la Cassazione conferma il 41bis per ‘Sandokan’
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