Pagani, Carbutti spiega la fondatezza del suo comportamento, vacilla la posizione di Gambino

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Di seguito, la posizione del segretario comunale di Pagani, Francesco Carbutti, attraverso una sua nota

 

Si perviene a conoscenza di un comunicato stampa, con il quale l’Amministrazione Comunale avrebbe espresso, tra l’altro, considerazioni potenzialmente lesive dell’immagine professionale di Chi scrive, rispetto alle quali non ci si può esimere dal puntualizzare quanto  segue.

Nel comunicato si legge che il sottoscritto, “pur non convocato e non autorizzato”, si sarebbe “presentato al Consiglio Comunale del 30.06.2019 pretendendo, pur essendo stato sostituito nelle funzioni, di ricoprire il ruolo di verbalizzante dello stesso”, e determinando, in  tal modo, “un’incresciosa ed imbarazzante situazione istituzionale’ ln tal senso, giova rammentare che “il ruolo di verbalizzante” risulta riservato espressamente al sottoscritto da disposizioni contenute:

  1. in una legge dello Stato, il d.lgs. 267/2000 (cfr. art. 97, comma 4, lett. a), meglio conosciuto come testo unico degli enti locali;
  2. nel vigente Statuto del Comune di Pagani (art. 79, comma 1);
  3. nel vigente Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Pagani (art. 50 comma 1); ragione per la quale Chi scrive non necessitava di essere “convocato”, né, tantomeno “autorizzato” dall’Amministrazione comunale, costituendo, la partecipazione alla seduta consiliare finalizzata alla verbalizzazione dei lavori dell’Organo, adempimento di un proprio preciso dovere di ufficio.

Premesso quanto sopra, che costituisce patrimonio acquisito per chiunque operi in un ente locale, vale la pena soffermarsi sulle modalità e sulla tempistica che hanno condotto l’Amministrazione comunale a porre coercitivamente in ferie il sottoscritto Segretario Comunale negli ultimi 30 minuti (si badi bene: non 30 giorni, bensì 30 minuti) lavorativi immediatamente precedenti lo svolgimento dei lavori della prima seduta del Consiglio Comunale di Pagani.

    Sino alle ore 13,30 circa di venerdì 28 Giugno u.s., infatti, occorre considerare che vigevano le perentorie e lapidarie disposizioni del decreto sindacale nr. 77 de 17.06.2019 (prot. Nr. 29548) di “SOSPENSIONE TEMPORALE AL GODIMENTO Dl FERIE PERMESSI E LICENZE Dl OGNI E QUALSIASI TIPO”, con il quale era inibito (anche) a sottoscritto “di godere di ogni tipo di astensione facoltativa a tutto il 30 Luglio 2019” Alle ore 13,15 (orario di protocollazione) di venerdì 28 Giugno u.s. l’improvviso provvedimento  rappresentato dal decreto sindacale nr. 96 del 28.@6 u.s. (prot. Nr. 31419) con il quale l’Amministrazione comunale sanciva il repentino ribaltamento del divieto di ferie in obbligo di ferie dello Scrivente, di cui il sottoscritto era portato a conoscenza tramite notifica del Messo comunale intorno alle 13,30. Le motivazioni di suddetto atto sono ben sintetizzate nel comunicato stampa, laddove riferimento alla volontà dell’Amministrazione comunale di scongiurare “l’inevitabile produzione in corso di attività di monetizzazione delle stesse” ed allo scopo di aver “semplicemente evitato ulteriori gravami inutili e qualificabili come sprechi sull’asfittico e ingessato bilancio dell’Ente”.

    Ora, viene spontaneo porsi tre domande:

    1. primo interrogativo – per quale ragione suddetto apprezzabile intento si sia materializzato negli ultimi 30 minuti lavorativi immediatamente precedenti lo svolgimento della seduta di Consiglio Comunale;
    2. secondo interrogativo – per quale ragione suddetto apprezzabile (ed, a questo punto, evidentemente, anche urgente) intento si sia manifestato solo con riguardo alla posizione-ferie del sottoscritto, e non anche a quella degli otto Responsabili Apicali, parimenti interessati dal “congelamento” disposto dal decreto sindacale nr. 77,
    3. terzo interrogativo – se le motivazioni addotte quali base di suddetto apprezzabile intento trovino un fondamento di diritto.

    Ai primi due interrogativi lo Scrivente risulta impossibilitato a dare una spiegazione, potendo solo limitarsi a rilevare come risulti (quantomeno) irrituale che — nell’imminenza di una seduta consiliare particolarmente delicata, qual è quella di convalida degli eletti l’Amministrazione comunale abbia inteso fare a meno del contributo lavorativo del sottoscritto, il quale costituiva, senz’altro, la figura maggiormente qualificata ad adempiere alle cennate funzioni di verbalizzazione e di assistenza giuridico-amministrativa, atteso che:

    1. lo Scrivente. guale sostituto della (assente dal servizio) Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI. aveva curato l’istruttoria della proposta deliberativa, sottoscrivendone, altresìvil parere di regolarità tecnica ed allegando alla proposta tutta la documentazione ivi richiamata (della quale non si ha ragione di dubitare che sia stata data lettura nel corso della seduta);
    2. lo Scrivente. quale Segretario Generale, risultava soggetto in possesso di tutti gli elementi rilevanti in punto di fatto e di diritto utili ad esaminare la ben nota questione della decadenza di diritto del proclamato sindaco, e ciò in considerazione, tra l’altro, del carteggio intercorso tra Chi scrive e gli altri soggetti istituzionali coinvolti, in primis la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Salerno.

    I sopra esposti elementi risultano, tra l’altro, alla base dell’equivoco circa la decorrenza delle ferie “forzate”, considerato che lo Scrivente — in mancanza di specifica diverse indicazione sul decreto — aveva tutte le buone ragioni per ritenere che le ferie disposte con suddetto decreto decorressero (come ha luogo di norma) dal primo giorno lavorativo ordinario successivo, ovvero la giornata di lunedì 1 Luglio, vale a dire ad avvenuto compimento della prima fase nevralgica dell’Amministrazione: la convalida degli eletti.

    Il che avrebbe avuto un senso e sarebbe stato (in astratto) conforme alle regole del buon agire amministrativo: il Segretario Generale dell’Ente, una volta adempiute le delicatissime funzioni ascrittegli dalla vigente normativa, può godersi (finalmente) un periodo di riposo (anche se “forzato”).

    A scongiurare ogni possibile equivoco (e la conseguente “incresciosa ed imbarazzante situazione istituzionale”), sarebbe stato sufficiente. dunque, per l’Autore del decreto inserire la semplice formula “con decorrenza immediata” oppure “a partire da 30.06.2019”. cosa che non è avvenuta.

    Ma non basta: sino alle ore 8,59 del giorno di lunedì 1 Luglio non esisteva agli Att del Comune di Pagani alcun provvedimento in merito alla sostituzione dellc Scrivente, in quanto la comunicazione (su cui ci si soffermerà diffusamente nelle narrativa che segue) della (ex) Agenzia Segretari risulta essere stata trasmess soltanto intorno alle 15,25 del pomeriggio di venerdì 28 Giugno, quindi, ad uffici comunali (in particolare, quello addetto alla ricezione e protocollazione) chiusi. Ciò — unitamente alle considerazioni sopra esposte in merito al “buon agire amministrativo” – ha avvalorato la ragionevole supposizione, da parte dello Scrivente, d non essere stato “esonerato” dall’adempiere alle proprie funzioni nel corso della sedute di Consiglio Comunale convocata per il 30.06.2019, ragione per la quale il sottoscritto non poteva neanche lontanamente assumere in capo a sé quello che si profilava come un concreto ed evidente duplice rischio:

    1. concretare un’assenza arbitraria dal servizio;

    Il. compromettere con la propria assenza i lavori di insediamento del Consiglio Comunale, attesa l’obbligatorietà della presenza della figura del Segretario Comunale, ai fini della validità dei medesimi.

    A scongiurare ogni possibile equivoco (e la conseguente “incresciosa ed imbarazzante situazione istituzionale’), sarebbe stato sufficiente. quindi, per l’Autore del decreto preoccuparsi che il provvedimento di sostituzione risultasse acquisibile agli Atti e resc conoscibile al sottoscritto in tempo utile. cosa che non è avvenuta.

    Sarebbe bastato, all’uopo, anche un semplice messaggio di “whatsapp” (con acclusa la riproduzione fotografica del provvedimento) inviato allo Scrivente un minuto prima che alle 20,30 di domenica scorsa facesse il proprio ingresso nella sala del cinema, per espletarvi le proprie funzioni.

    Ma così non è stato, ed allora ci si chiede il perché (quarto interrogativo). Peraltro i provvedimento della (ex, in quanto ora confluita nel Ministero) Agenzia Segretari autorizzava lo “scavalco” della Dr.ssa PERONGINI con decorrenza dal giorno di sabato 29 Giugno (è ragionevole supporre che ciò sia stato chiesto comunale al fine di consentirle lo studio degli atti ed il perfezionamento di eventuali ulteriori adempimenti preliminari allo svolgimento della seduta), ragione per cui viene spontaneo chiedersi (a mero titolo informativo, ai fini della ricostruzione dell’accaduto se la Collega abbia prestato servizio anche in tale data ed, in caso di risposta affermativa a tale quesito, per quale motivo non abbia, allora, curato l’acquisizione agli Atti de Comune del provvedimento e la comunicazione al sottoscritto.

    Solo nella serata di domenica scorsa, quindi, lo Scrivente ha preso atto che il Capo dell’Amministrazione comunale non intendesse consentire al sottoscritto di adempiere IE proprie funzioni, ritenendolo in ferie sin da quella data ed asserendo di averlo sostituito A quel punto, il sottoscritto, che sino a quel momento era all’oscuro della circostanz della sostituzione, a seguito di colloquio telefonico intercorso con il Comandante Tenenza dei Carabinieri (che allo Scrivente chiedeva di essere ragguagliato in merito alla sussistenza o meno di atti amministrativi dai quali risultasse la sostituzione) formulava la (legittima) richiesta che di suddetta circostanza (non nota) ne fosse data espressa conferma telefonica al Comandante della Tenenza dei Carabinieri (cosi avvenuta alla presenza, tra l’altro, di graduati dell’Arma e del Comandante della Polizia Municipale), in modo da ritenersi sollevato da qualsiasi responsabilità che potesse essergli addebitata ex post a titolo di abbandono arbitrario del posto di lavoro.

    Una volta ricevuta rassicurazione di tale sostituzione, il sottoscritto — che ancora non conosceva chi lo sostituisse ed in forza di quel norma e/o provvedimento abbandonava la propria postazione, che vedeva poi occupata da una persona chi portava seco al guinzaglio un cane nero di grossa taglia dal pelo lungo, che solo nella giornata successiva del lunedì 1 Luglio avrebbe appreso essere la Dottoressa Ivana PERONGINI.

    Tornando al provvedimento adottato dalla ex Agenzia Segretari, viene lecito porsi un ulteriore ordine di interrogativi:

    quinto interrogativo — l’ex Agenzia era a conoscenza del carattere “coercitivo” delle ferie disposte dal sindaco? Dal tenore letterale del provvedimento, non emerge suddetta certezza, atteso che, testualmente, vi è riportato che “.. omissis… il Sindaco del Comune di Pagani, classe Il, causa assenza del Segretario titolare, Dott. Francesco Carbutti, richiede l’autorizzazione al servizio a scavalco della Dottoressa Ivana Perongini …omissis…”, il che potrebbe indurre Chi non sia a conoscenza del decreto sindacale nr. 96 del 28.06 u.s. (di obbligo di ferie dello Scrivente) che il sottoscritto, nell’imminenza della delicatissima seduta di insediamento degli Eletti, abbia deliberatamente preferito andare al mare, anziché al cinema di via Marconi 65, individuato quale sede di suddetta seduta.

    sesto interrogativo — l’ex Agenzia era a conoscenza delle problematiche in materia di decadenza di diritto inerenti e conseguenti alla nota di monito del Ministero dell’Interno, rif. nota Ns. prot. Nr. 31055/ del 27.06.2019? Parrebbe di no.

    Vale la pena, ora, soffermarsi sull’interrogativo numero tre, unico forse al quale il sottoscritto — avvalendosi dello strumentario giuridico di cui dispone – risulti in grado di fornire risposta: sussisteva realmente la necessità di porre in ferie lo Scrivente per scongiurare “l’inevitabile produzione in corso di attività di monetizzazione” (cit.).

    Come noto, un problema di monetizzazione delle ferie residue può (astrattamente) porsi solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che ha luogo, nella quasi totalità dei casi, a seguito di morte e “pensionamento”.

    Una volta escluso che l’Amministrazione comunale avesse ragioni per valutare la surriferita prima eventualità, resta quella del “pensionamento”.

    Ora, a meno che nel fascicolo custodito presso l’Ufficio Personale (che legge per conoscenza) non risulti a carico del sottoscritto un’età anagrafica superiore di circa 20 anni a quella (48 anni) desumibile dalle evidenze dell’Anagrafe del Comune di Salerno, non si riesce davvero a comprendere le ragioni di tale preoccupazione.

    Chi scrive, infatti, non può ambire né alla cd. pensione di vecchiaia (trattamento pensionistico che viene erogato al raggiungimento di un’età anagrafica fissata per legge, in presenza di una contribuzione normalmente non inferiore a 20 anni e del requisito anagrafico della cosiddetta età pensionabile, che per il 2019 è fissata a 67 anni), né alla cd. pensione di anzianità (ossia pensionamento in base al numero di anni di lavoro, sostituita dalla Legge Fornero con la pensione anticipata, pari a 42 anni e 3 mesi per gli uomini).

    A questo punto, per poter proseguire nel ragionamento, occorre immaginare (ma solo per un istante, ed al limitato scopo di consentire la prosecuzione delle argomentazioni), di essere nell’Anno 2039, e non in quello corrente.

    Nell’Anno 2039 sussisterebbe il rischio paventato dall’Amministrazione?

    Anche in questo caso, la risposta è no, atteso che il rapporto di lavoro del sottoscritto intercorre solo ed esclusivamente con il Ministero dell’Interno, e non con i Comuni presso i quali Chi scrive svolge le proprie funzioni, essendo legato a questi da rapporto di servizio.

    Il che significa, che, anche nell’anno 2039, eventuali ferie non godute rappresentano un problema solo e soltanto per le casse del Ministero dell’interno.

    A questo punto, per proseguire (sempre nel ragionamento) occorre introdurre una ulteriore ffinzione”; immaginiamo di essere nell’anno 2039, e che il Ministero dell’Interno abbia

    conferito allßmministrazione comunale di Pagani espresso mandato a far propria una preoccupazione che, altrimenti, le sarebbe estranea: sussisterebbe il rischio paventato dall’Amministrazione?

    Anche in questo caso, spiace doverlo constatare, la risposta è no, a meno di non ritenere che nel 2039 risulti essere stata nel frattempo abrogata la stringente ed inderogabile disciplina introdotta da legge dello Stato (art. 5, comma 8 del dl. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012), che fa divieto espresso e tassativo di monetizzazione delle ferie (anche nella sussistenza di attestate esigenze di servizio), prevedendo pesanti sanzioni nel caso in cui il suddetto venga disatteso (“La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”).

    Da quanto sopra deriva il carattere in toto fallace del presupposto in cui si concreta la motivazione del citato decreto 96/2019 (“tale disposizione potrebbe far insorgere, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per rilevanti ed indifferibili ragioni di servizio, risultanti da atto formale avente data certa”).

    Nel comunicato si legge, tra l’altro, che il sottoscritto avrebbe “ritenuto di diffondere mediaticamente allarmi e considerazioni circa una violazione dei diritti consolidati e un’attività contra personam”, asserzione, anche questa, priva di fondamento, a meno che non si ritenga:

    non legittimo l’inoltro di corrispondenza di cruciale interesse per Questo Ente (la nota di monito del Ministero dell’interno, rif. nota Ns. prot. Nr. 31055/ del 27.06.2019) ai soggetti istituzionali che ne debbano essere a doverosa conoscenza, inoltro accompagnato dalle doverose considerazioni cui lo Scrivente risulta obbligato nell’esercizio delle proprie funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, in virtù del disposto dell’art. 97 del d.lgs- 267/2000, nonché della esplicita richiesta di adempimenti “di competenza” effettuata dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Salerno (Ns. prot. Nr. 29329 del 17.06.2019); non legittimo l’aver consentito ai Consiglieri Comunali l’esercizio delle proprie prerogative ex art. 43 del d.lgs. 267/2000, ovvero di accedere a documenti ed informazioni per finalità riconnesse all’espletamento del proprio mandato non legittimo l’inoltro di corrispondenza di cruciale interesse per Questo Ente (la nota di monito del Ministero dell’interno, rif. nota Ns. prot. Nr. 31055/ del 27.06.2019) ai soggetti istituzionali che ne debbano essere a doverosa conoscenza, inoltro accompagnato dalle doverose considerazioni cui lo Scrivente risulta obbligato nell’esercizio delle proprie funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, in virtù del disposto dell’art. 97 del d.lgs- 267/2000, nonché della esplicita richiesta di adempimenti “di competenza” effettuata dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Salerno (Ns. prot. Nr. 29329 del 17.06.2019); non legittimo l’aver consentito ai Consiglieri Comunali l’esercizio delle proprie prerogative ex art. 43 del d.lgs. 267/2000, ovvero di accedere a documenti ed informazioni per finalità riconnesse all’espletamento del proprio mandato; non legittimo l’aver consentito — in ossequio alla normativa vigente (L. 241/1990; decreto legislativo n. 97 del 2016) – l’accesso a rappresentanti qualificati degli Organi di Informazione ad atti di rilevante interesse pubblico.

    Lo Scrivente, tiene a precisare di non aver mai effettuato “considerazioni circa una violazione dei diritti consolidati e un’attività contra personam”, essendosi, al contrario, persino preoccupato di prendere le distanze da incisi virgolettati (come quello apparso sulla Città del 02 u.s., “Carbutti: defenestrato per far rispettare la legge’) che non sono riferibili a proprio pensiero, né, tantomeno, a qualsiasi dichiarazione resa a terzi, Organi di Stampe compresi, ma che rappresentano una legittima manifestazione del cd. diritto di critica, tipice espressione del diritto di cronaca, in virtù del quale l’Autore dell’articolo può accompagnare alla narrazione dei fatti, l’esternazione di giudizi e/o la manifestazione di opinioni, anche ricorrendo a titoli ed espressioni di semplificazione ad uso del Lettore.

    Duole constatare come lo stesso non possa dirsi a proposito di Altri, laddove — come risult per tabulas — già con la missiva Ns. prot. Nr. 30392 del 24.06.2019 1’Amministrazione comunale si è spinta al punto di ipotizzare che lo Scrivente possa svolgere le proprie funzione orientandole a finalità estranee a quelle di istituto (“mi sembrano dettate dall’esigenza di evitare controlli del Sindaco sulle attività interne ed esterne”), circostanza, questa, che reso opportuna (in un’ottica di trasparenza) la trasmissione di suddetta missiva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, affinché sottoponesse a verifica la legittimità dell’operato del sottoscritto (trasmissione operata con nota Ns. prot. Nr. 3077: del 25.06.2019).


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