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Diritto oblio, sì a conservazione articoli ma con aggiornamento

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Nell'archivio dei quotidiani online, non accessibili dai comuni motori di ricerca, possono legittimamente rimanere gli articoli di cronaca che informavano su arresti e casi giudiziari dalle alterne vicende e datati, ma – su richiesta delle persone direttamente coinvolte in indagini – deve essere aggiunta una nota informativa che dia conto dell'esito finale e passato in giudicato di tutto il fatto portato all'attenzione della pubblica opinione.

Lo ha deciso la accogliendo il ricorso di un ex assessore locale campano e di un ex professionista finiti in una indagine per concussione, sullo sfondo dei Comuni di Torre del Greco ed Ercolano, nel napoletano, i quali erano stati arrestati, processati, assolti e risarciti per l'ingiusta detenzione, ‘odissea' iniziata nel 2003.

L'assoluzione in primo grado è del 2012, con passaggio in giudicato nel 2018 in seguito alla rinuncia all'impugnazione del pubblico ministero. Nel 2019, i due ex malcapitati nella ‘roulette giudiziaria', si accorgono che i loro nomi “sui più comuni motori di ricerca erano ancora associati a tali avvenimenti del lontano ottobre 2003 e che vi erano dei siti”, tra i quali quello di una agenzia di stampa e quello di un quotidiano nazionale “che riportavano la notizia del loro arresto, senza nessuna menzione della loro assoluzione del 2012 e del passaggio in giudicato della della Corte di Appello”.

Agli editori chiedono l'immediata cancellazione degli articoli, e l'agenzia di stampa rimuove tutto mentre il quotidiano conserva tutto come è. In giudizio, nel 2021, il afferma che non si può pretendere la cancellazione dall'archivio del quotidiano degli articoli in questione, e che era sufficiente la “deindicizzazione” nel frattempo posta in essere dall'editore, ossia una operazione “sostanzialmente differente dalla rimozione o cancellazione di un contenuto”, che non viene eliminato – spiega la Cassazione nell'importante verdetto 2893 – ma reso “non direttamente accessibile tramite motori di ricerca esterni all'archivio in cui quel contenuto si trova”.

Non soddisfatti, i due ex indagati si sono rivolti alla Cassazione che ha confermato il diritto degli archivi online a conservare tutti gli articoli, aggiungendo però l'obbligo, su richiesta dei diretti interessati, di informare con una ‘postilla' dell' esito finale del procedimento giudiziario.

“In tema di trattamento dei dati personali e di diritto all', – afferma il principio di diritto fissato dalla Cassazione – è lecita la permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell'archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di una inchiesta giudiziaria, poi sfociata nell'assoluzione dell'imputato, purché, a richiesta dell'interessato, l'articolo sia deindicizzato e non sia reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo attraverso l'archivio storico del quotidiano e purché, a richiesta documentata dell'interessato, all'articolo sia apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell'esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato, in tal modo contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex art. 21 Costituzione della collettività ad essere informata e a conservare la memoria del fatto storico con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita lesione della propria immagine sociale”.

Il caso torna ora al Tribunale di Napoli che dovrà applicare il verdetto della Cassazione e pretendere l'apposizione della ‘postilla'.


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