Salerno, 57 persone denunciate perché senza mascherina in strada

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Provincia di Salerno, prevenzione e contrasto alla diffusione del  Covid: 57 persone sanzionate senza mascherina insieme con 13 titolari di esercizi commerciali.

Anche nella settimana appena trascorsa sono stati effettuati i servizi per controllare il rispetto delle previsioni normative, previste dalla c.d. “Area Gialla”, vigente attualmente in Campania.
Infatti, il Questore della provincia di Salerno, con propria ordinanza ed in perfetta sinergia con i Comandanti Provinciali dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il prezioso concorso dell’Esercito Italiano, della Polizia Municipale di Salerno e della Polizia Provinciale, ha predisposto un dettagliato piano d’intervento che, dal 25 al 31 gennaio, ha consentito di raggiungere i seguenti risultati operativi:
· nr. 6340persone controllate e n.1423 veicoli controllati;
· nr. 1236 esercizi pubblici controllati;
· nr. 57 persone sanzionate per mancato uso della mascherina;
· n. 13titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto della normativa anticovid.
È opportuno osservare che, oltre alla costante attività di controllo delle Forze dell’Ordine, è, altresì, oltremodo necessario un rinnovato senso di responsabilità e di prudenza nei comportamenti da parte di tutti, ed in particolare da parte dei giovani, al fine di evitare un aumento dei contagi.
Il rispetto delle oramai note regole di prevenzione, infatti, può ridurre realmente il rischio di contagiare e di essere contagiati: indossare la mascherina, rispettare il distanziamento evitando gli assembramenti ed igienizzare frequentemente le mani, osservando tutte le ulteriori prescrizioni di cui al DPCM, alle Ordinanze Ministeriali, regionali e sindacali.
Si ricorda che l’essere in zona gialla comporta il rispetto delle note regole, di cui se ne riportano di seguito le più generali, secondo cui:
– i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione;
– è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
– è consentito spostarsi tra le ore 5.00 e le ore 22.00, all’interno della propria Regione ( con divieto di spostamento oltre la Regione se non per i motivi giustificati previsti), fatto salvo, fino al 5 marzo 2021, il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti, infatti, esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
– è possibile consumare cibi e bevande all’interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, dalle 5.00 alle 18.00. Negli stessi orari è consentita senza restrizioni la vendita con asporto di cibi e bevande. La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00.
– è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
Rispettare le varie regole, tra cui quelle di cui sopra, contribuisce ad evitare il passaggio dalla zona gialla ad altra “zona” di maggiore rischio, che prevede, come è noto, delle misure di contenimento ben più stringenti.




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