Quattordici anni per dividere una casa: lo Stato paga 7.360 euro ai fratelli avellinesi

La Corte d’appello di Napoli, VIII sezione civile, ha condannato il Ministero della Giustizia a versare 7.360 euro a due fratelli campani per l’irragionevole durata di una causa di scioglimento di comunione su un fabbricato di Avellino.

Una cifra che, presa singolarmente, può apparire contenuta: racconta invece una vicenda giudiziaria durata più di quattordici anni, oltre quattro volte il termine considerato ragionevole per un giudizio di primo grado.

La vertenza era iniziata nel dicembre 2011, con la notificazione dell’atto di citazione per ottenere la divisione di un immobile cittadino. Il Tribunale di Avellino ha chiuso il giudizio soltanto a gennaio 2026, con un’ordinanza con cui ha preso atto dell’assenza di contestazioni sul progetto di divisione e ha dichiarato cessata la materia del contendere.

Quattordici anni per dividere una casa

Non una causa complessa sul piano dei principi, dunque, ma una vicenda che si è trascinata per oltre un decennio tra perizie, sostituzioni di parti e interruzioni. Per i due fratelli, assistiti dall’avvocato Mario Di Salvia, la sentenza che ha definito la divisione è arrivata quando l’immobile da ripartire era ormai al centro di un contenzioso aperto da quasi quindici anni.

Il dato che ha determinato la condanna dello Stato è la sproporzione tra la durata effettiva del giudizio e i parametri di legge. La normativa sulla cosiddetta equa riparazione fissa infatti in tre anni la durata ragionevole di un processo civile di primo grado: nel caso avellinese, il primo grado è durato oltre 14 anni e due mesi.

La legge Pinto

Il ristoro riconosciuto ai due fratelli trova fondamento nella legge 24 marzo 2001, n. 89, nota come «legge Pinto» dal nome del suo primo firmatario. La norma introduce il diritto a un’equa riparazione per chi abbia subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, a causa del mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo.

La legge nasce anche come rimedio interno alle violazioni dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che garantisce il diritto a un processo entro un termine ragionevole. L’obiettivo dichiarato è offrire ai cittadini un tutela davanti ai giudici italiani, riducendo il flusso di ricorsi contro l’Italia davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.

I termini di legge

Il meccanismo prevede soglie precise: tre anni per il primo grado, due per l’appello, uno per il giudizio di legittimità. Sono previsti termini distinti anche per l’esecuzione forzata, tre anni, e per le procedure concorsuali, sei anni.

Fase del giudizio                                                          Durata ragionevole

Primo grado                                                                            3 anni

Appello                                                                                     2 anni

Cassazione                                                                              1 anno

Esecuzione forzata                                                                3 anni

Procedure concorsuali                                                        6 anni

L’indennizzo è liquidato, di regola, tra 400 e 800 euro per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, eccedente il termine ragionevole. Nel caso dei due fratelli avellinesi, la Corte d’appello napoletana ha fissato la somma in 7.360 euro, oltre alle spese processuali a carico del Ministero della Giustizia.

Il prezzo del ritardo

Il caso avellinese non è, purtroppo, un episodio isolato. È la fotografia di un problema strutturale: quando una domanda di divisione immobiliare, priva di particolari complicazioni giuridiche, richiede oltre quattordici anni per essere definita in primo grado, il diritto a un giudizio tempestivo finisce per trasformarsi in una promessa difficilmente sostenibile.

La legge Pinto consente al cittadino di ottenere un indennizzo, ma non restituisce gli anni perduti né elimina le cause del rallentamento della giustizia. E il pagamento dello Stato, alimentato dalle condanne per i ritardi dei suoi stessi uffici giudiziari, è in ultima analisi sostenuto dai contribuenti

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Pubblicato da
Rosaria Federico

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