

Antonio Caliendo e Patrizia Mercolino, genitori del piccolo Domenico
Napoli – Non più e non solo una responsabilità professionale circoscritta all’alveo dell’imperizia o della colpa medica. Sulla tragica vicenda di Domenico Caliendo, il bambino di soli due anni deceduto il 21 febbraio scorso tra le mura del Monaldi di Napoli dopo il fallimento di un trapianto cardiaco, si allunga ora l’ombra ben più cupa dell’omicidio volontario nella forma del dolo eventuale per omissione.
A sollecitare questo cambio di passo contabile e concettuale davanti ai magistrati della Procura partenopea è l’avvocato Francesco Petruzzi, legale di Antonio Caliendo e Patrizia Mercolino, i genitori del piccolo. La svolta nasce dall’analisi minuziosa delle conclusioni della perizia medico-legale collegiale disposta dal GIP nell’ambito dell’incidente probatorio.
Un documento tecnico che, secondo la difesa, traccia un solco netto tra ciò che si sarebbe dovuto fare per salvare la vita al bambino e ciò che, invece, si è scelto di non fare, indicando in modo puntuale il responsabile di quella catena decisionale: il cardiochirurgo Guido Oppido.
Al centro del nuovo atto d’accusa vi è una scelta clinica ben precisa: la mancata conversione del supporto vitale dal sistema ECMO al dispositivo di assistenza ventricolare Berlin Heart EXCOR (nello specifico nella configurazione biventricolare BiVAD).
Domenico era rimasto collegato all’ECMO per ben sessanta giorni consecutivi dopo il fallimento del primo trapianto. Ma cosa dicono i periti del Giudice? Le carte dell’incidente probatorio individuano una finestra temporale chiarissima: tra la fine di dicembre 2025 e i primissimi giorni di gennaio 2026. Quella era la “fase ideale e più favorevole” per staccare il bimbo dal macchinario temporaneo e passare al supporto ventricolare BiVAD/Berlin Heart.
La permanenza prolungata e ininterrotta sull’ECMO ha invece innescato un progressivo e inesorabile deterioramento dell’organismo di Domenico. Una scelta clinica che ha condotto alla conseguenza più drammatica: la perdita definitiva della candidabilità a un nuovo organo.
Il paradosso più doloroso si è consumato il 17 febbraio 2026, quando per il piccolo si era finalmente resa disponibile un’ulteriore donazione: un cuore compatibile c’era, ma Domenico era ormai troppo grave per poter affrontare l’intervento. Quattro giorni dopo, il suo cuore ha smesso di battere.
L’integrazione di querela presentata dall’avvocato Petruzzi va dritta al cuore del diritto penale e chiede alla Procura di analizzare la psiche e la consapevolezza del medico responsabile. Non si tratta di valutare se Oppido abbia “sbagliato” una manovra, ma di verificare se il professionista — indicato formalmente negli atti come il dominus dell’intero percorso decisionale — abbia concretamente previsto la sequenza causale:
Sapere che la prosecuzione ad oltranza dell’ECMO avrebbe distrutto la candidabilità al ritrapianto;
Sapere che l’impossibilità di trapiantare un nuovo cuore avrebbe portato Domenico alla morte certa;
Ciononostante, accettare scientemente questo rischio estremo, decidendo di non promuovere il passaggio al Berlin Heart.
Come rimarca l’atto difensivo, l’accertamento richiesto agli inquirenti deve scavare sul piano della volontà: serve dimostrare l’adesione volitiva al rischio letale, e non la mera previsione teorica del pericolo. Se il medico ha previsto l’esito infausto e ha comunque deciso di non percorrere la strada del Berlin Heart, ponendosi in un atteggiamento di passiva accettazione dell’evento morte, la fattispecie scivola irrimediabilmente dall’ambito della colpa a quello del dolo.
C’è poi un secondo capitolo nell’atto d’accusa, non meno grave, che sfiora il falso ideologico o la manipolazione ricostruttiva dei fatti. Riguarda quanto accaduto il 13 febbraio 2026 durante la riunione dell’Heart Team.
In quell’occasione, di fronte alla richiesta di valutare l’assistenza biventricolare mediante doppio Berlin Heart, a Guido Oppido viene attribuita una dichiarazione perentoria: quell’opzione era “già stata valutata e scartata fin da fine dicembre a causa dell’alto rischio infettivo”.
Una giustificazione che tuttavia, stando a quanto rilevato dall’avvocato Petruzzi sulla scorta della perizia d’ufficio, non troverebbe alcun riscontro oggettivo. Tra i documenti clinici resi disponibili non vi è alcuna traccia di una riunione multidisciplinare tempestiva tenutasi a fine dicembre in cui si sia discusso il confronto tra ECMO e VAD. Non esiste una valutazione formale del rapporto rischio-beneficio, né un atto scritto che motivi lo scarto iniziale del macchinario.
“La mancata reperibilità degli atti non costituisce isolatamente prova di falsità”, premette con cautela la difesa nell’atto. Ma è proprio su questo vuoto documentale che la Magistratura dovrà fare luce: la scelta di escludere il Berlin Heart per il rischio infezione fu una vera decisione medica ponderata in tempo reale a fine dicembre, oppure è stata una giustificazione formulata ex post a febbraio, a disastro ormai consumato, per coprire una fatale e prolungata omissione? Spetterà alla Procura stabilire se quella frase a verbale corrisponda al vero o se rappresenti l’ultimo tentativo di schermare una condotta letale.
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