Quando il pm Santoriello scriveva: “Scorretto Juve colpevole di Calciopoli”

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“E’ tutt’altro che corretto sostenere che in sede penale” nei processi di Calciopoli sia già stata “accertata in maniera indiscussa e definitiva la responsabilità civile della Juventus per gli illeciti di frode sportiva commessi dai suoi dirigenti”. È quanto scriveva Ciro Santoriello.

Santoriello e la richiesta di archiviazione di inchiesta contro Agnelli

Il pubblico ministero della procura di Torino è oggi al centro di una polemica per un video in cui si proclama tifoso del Napoli, nella richiesta di archiviazione di un’inchiesta (avviata nel 2017) a carico di Andrea Agnelli e altri quattro indagati.

Il filmato è tratto da un convegno fra giuristi, del 2019, in cui il magistrato illustrava i termini del procedimento. L’inchiesta era nata dopo la denuncia di una società socia del Bologna.

La tesi iniziale era che la Juventus, alla luce dei procedimenti giudiziari di Roma e di Napoli, avrebbe dovuto iscrivere a bilancio delle somme, in una apposita voce, per far fronte a eventuali indennizzi. Il pm Santoriello, dopo una lunga disamina della normativa, concluse che non era necessario.

L’unico sviluppo che c’era stato, in effetti, era una sentenza con cui nel 2015 la Cassazione aveva reintegrato la Juventus nel suo ruolo di ‘responsabile civile’. Questo però non significava che era già stata condannata.

“Scorretto parlare di Juve colpevole di Calciopoli”

“Ciò che è stato accertato in sede civile – scrisse Santorielloè semplicemente che le società di calcio partecipanti al campionato di serie A (e quindi anche i soci di tali società, fra cui rientra il denunciante) hanno in astratto piena legittimazione per agire in sede civile a titolo di risarcimento danni nei confronti della società sportiva torinese”.

“Era erronea la statuizione, assunta in secondo grado nel procedimento (uno di quelli su Calciopoli, ndr) che aveva portato all’estromissione, fra le parti civili, delle società di calcio partecipanti al campionato sostenendo non potersi configurare in capo alle stesse alcuna legitimatio ad causam”.


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