Cassazione, cade il dogma dell’irreperibilità degli assegni di separazione di divorzio

Una sentenza molto attesa che chiarisce se le somme pagate all’ex coniuge debbano o meno essere restituite quando il provvedimento viene successivamente modificato

Cassazione, cade il dogma dell’irreperibilità degli assegni di separazione di divorzio. Una sentenza molto attesa che chiarisce se le somme pagate all’ex coniuge debbano o meno essere restituite quando il provvedimento viene successivamente modificato.

Una importante decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione segna un nuovo passo evolutivo della giurisprudenza in materia di crisi del rapporto coniugale e, in particolare, per gli assegni di separazione e divorzio.

Una sentenza molto attesa perché chiarisce una questione controversa, ovvero se le somme pagate all’ex coniuge – in base ad un primo provvedimento (cautelare o di merito) – debbano o meno essere restituite quando il provvedimento viene successivamente modificato.
“Fino ad oggi – dichiara il legale sannita Egidio Lizza, che ha ottenuto il risultato dinanzi agli Ermellini – si riteneva che la restituzione non dovesse praticamente mai esserci, ma le Sezioni Unite con questa pronuncia cambiano radicalmente rotta, stabilendo che la ripetibilità sia la regola e definendo quali sono i casi, limitatissimi, in cui la restituzione non è dovuta”.

Cade, dunque, il dogma della irripetibilità delle somme versate a titolo di assegno di separazione e divorzile, una volta che sia decretata l’illegittimità dell’originario provvedimento, rimanendo preclusa la “condictio indebiti”, ovvero l’azione giudiziale volta alla restituzione, in circoscritte ipotesi.

“Tali ipotesi residuali – continua l’avvocato Lizza – ricorrono solo quando l’assegno abbia ad oggetto somme di modesta entità, idonee a far fronte alle strette esigenze di vita, e sempre che si verta in ipotesi di mera riduzione dell’assegno, oppure, nel caso di sua successiva esclusione, quando ciò non consegua ad una mancanza ab initio del diritto al contributo, ma sia frutto del mutamento delle condizioni economiche del soggetto obbligato”.

Nei restanti casi, gli importi versati in esecuzione di un provvedimento poi modificato resteranno sempre e comunque ripetibili da chi li abbia corrisposti.

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