Napoli, la corte di Appello conferma il licenziamento di un dipendente Eav in permesso per la legge 104 ma non presente nella casa della persone che doveva assistere.Potrebbe interessarti
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Il dipendente - spiega la nota - malgrado fosse in permesso per la ex legge 104, non si e' recato nell'abitazione della donna che doveva assistere, contravvenendo "agli obblighi di correttezza, lealta' e diligenza". La Corte di Appello, - evidenzia ancora la nota dell'Eav - con una importante decisione, ha ritenuto di dover disapplicare, al caso concreto, le disposizioni del Regio Decreto 148 del 1931, concepite durante il regime fascista, osservando che per quanto riguarda gli autoferrotranvieri, le garanzie procedimentali previste dallo Statuto dei Lavoratori e pienamente rispettate dall'Azienda, che aveva offerto al lavoratore ben 3 diverse occasioni per giustificare il proprio comportamento, fossero sufficienti ad evitare la preventiva valutazione di un Consiglio di Disciplina, previsto appunto dalla norme, ormai ampiamente superate, del 1931. "Siamo estremamente soddisfatti - dichiara il presidente De Gregorio - perche' a fronte delle non semplici scelte effettuate dall'Azienda nell'ambito della gestione e riorganizzazione del personale, volta a contrastare fenomeni negativi quali l'assenteismo ovvero la repressione di gravissimi fenomeni di malcostume a danno dei cittadini e degli utenti dei servizio pubblico, la Corte di Appello ha sancito l'inapplicabilita' della disciplina, ormai vetusta e ampiamente superata, del Regio Decreto del 1931, per riaffermare la legittimita' del comportamento aziendale che aveva gia' doverosamente riconosciuto al lavoratore tutte le garanzie previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori". "Con questa sentenza - ha detto l'avvocato difensore dell'Ente Autonomo Vonturno, il professore Marcello D'Aponte - si fa definitivamente chiarezza in ordine al superamento delle norme disciplinari del R.D. 148/1931, che non hanno piu', in concreto, alcun senso, in quanto rappresentavano uno strumento di anacronistico privilegio dei lavoratori del settore autoferrotranviario a fronte delle altre categorie dei lavoratori, in palese dispregio e violazione della Costituzione e della normativa di carattere generale in materia disciplinare, sancita dall'art. 7 della l. 300 del 1970, che costituisce la disposizione generale di riferimento in materia per tutte le categorie di lavoratori, senza eccezioni di sorta".