Bozza Decreto maggio: licenziamenti sospesi per 5 mesi. Arriva il reddito di emergenza. TUTTE LE MISURE

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I licenziamenti saranno sospesi per cinque mesi. E’ quanto si legge nella bozza del decreto aprile per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Dunque il periodo di sospensione dei licenziamenti viene ampliato da due mesi a cinque rispetto alla precedente formulazione.

 

L’indennità di 600 euro verrà erogata anche ad aprile ai beneficiari che l’avevano ricevuta a marzo. Inoltre, alle partite Iva che hanno subito una riduzione del 33% del reddito a marzo e aprile, iscritti alla gestione separata e che non sono non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio pari a 1000 euro. E’ quanto si legge nella bozza del decreto legge ‘aprile’, che introduce “nuove misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Secondo la bozza, inoltre, la stessa cifra di 1000 euro andrà ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del decreto. Indennità di 1000 euro anche ai lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, mentre a quelli in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, andranno 600 euro anche ad aprile.

 



    “Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva non superiore a 20 ore settimanali, è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 400 euro, per ciascun mese. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla medesima data, uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 20 ore settimanali, è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 600 euro, per ciascun mese. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. Così nella bozza del dl maggio. “Le indennità di cui al comma 1 sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro e che vi sia stata una comprovata riduzione di almeno il 25 per cento dell’orario complessivo di lavoro”, si legge nella bozza.

     

    “E’ istituito, a decorrere dal mese di maggio 2020, il Reddito di emergenza, di seguito denominato ‘Rem’, quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Così nella bozza del dl che sarà sul tavolo del Cdm nei prossimi giorni. Il Rem “è erogato per tre mensilità a decorrere dal mese in cui è stata presentata la domanda”. Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di luglio. Questi i requisiti per potervi accedere: a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; b) un valore del reddito familiare, nel mese precedente la richiesta del beneficio e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio di cui al comma 6; c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; d) un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) inferiore ad euro 15.000. Nel caso di nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, “il Rem può essere richiesto ad integrazione della somma goduta”.

     

     Il Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili fino ad un massimo comunque non superiore a 800 euro mensili”. “Non hanno diritto al Rem – si legge nella bozza del dl – i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica”. Per la richiesta, il riconoscimento e l’erogazione del Rem “si applicano le medesime modalità del reddito di cittadinanza”. Il Rem “è comunque richiesto tramite modello di domanda predisposto dall’Inps e presentato secondo le modalità stabilite dall’Istituto”. “Il Rem – si legge ancora nella bozza – è erogato per tre mensilità a decorrere dal mese in cui è stata presentata la domanda”. “Le eventuali variazioni nel possesso dei requisiti sono comunicate all’Inps, nelle modalita’ indicate dall’Istituto, entro il decimo giorno successivo al mese in cui e’ occorsa la variazione. Il beneficio è sospeso dalla mensilità successiva a quella in cui la variazione nel possesso dei requisiti è intervenuta”, si legge ancora. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti l’Inps e l’Agenzia delle entrate “possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare”. “Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente”, si legge ancora nella bozza.

     

    “I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale ’emergenza Covid-19′, per una durata massima di diciotto settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020”. Per quanto riguarda il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (Cisoa), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, “i periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020”. “Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazione salariali Cisoa con causale Covid19, sono concesse dalla Sede dell’Inps territorialmente competente”, si legge nella bozza.

    “Ai soggetti gia’ beneficiari per il mese di marzo dell’indennita’ di cui all’articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita’ pari a 600 euro e’ erogata anche per il mese di aprile 2020. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, e’ riconosciuta una indennita’ per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro”.

    “A tal fine – si legge nella bozza – il reddito e’ individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attivita’, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalita’ e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti”.


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