La Cassazione: “Il Decreto sicurezza non è retroattivo e non si applica per i soggiorni umanitari”

Il dl sicurezza, convertito in legge, non ha effetto retroattivo e non si applica quindi ai casi di richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari prima della sua entrata in vigore. Lo ha stabilito la sentenza numero 4890 del 19 febbraio 2019 della Corte di Cassazione, prima sezione civile. Chiamata a decidere sul rigetto da parte del Tribunale di Napoli delle domande di protezione internazionale ed umanitaria proposte da un cittadino della Guinea, la Corte pur rigettando nel merito il ricorso, ha individuato in via preliminare il “paradigma legislativo applicabile alla domanda relativa all’accertamento delle condizioni per il riconoscimento di un titolo di soggiorno sostenuto da ragioni umanitarie, essendo nel corso del giudizio, e più esattamente in pendenza del procedimento davanti la Corte di Cassazione, intervenuto il d.l. n. 113 del 2018 convertito con modificazioni nella l. n .132 del 2018 e in vigore dal 5 ottobre 2018, che ha mutato la disciplina legislativa previgente relativa alle condizioni per il riconoscimento del diritto ad un permesso per ragioni umanitarie”. Quindi ha stabilito che “la normativa introdotta con il decreto legge numero 113 del 2018, convertito nella legge numero 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione”. In ogni caso, vista la sopravvenuta disciplina, i permessi di soggiorno per motivi umanitari rientreranno nei “casi speciali” e ne recheranno la dicitura: “Tuttavia – spiega infatti la Cassazione – in tale ipotesi, all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dei presupposti esistenti prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. nella l. n. 132 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura ‘casi speciali’ e soggetto alla disciplina e all’efficacia temporale prevista dall’art. 1, comma 9, di detto decreto legge”.

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