

E’ stata annullata la nomina di Raffaelle Falcone a Procuratore aggiunto del Tribunale di Napoli. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto da Giancarlo Novelli, altro candidato all’importante incarico semidirettivo. Il 31 gennaio dello scorso anno il Plenum del Csm, all’esito della comparazione tra diversi aspiranti, delibero’ di conferire a Falcone l’incarico di Procuratore aggiunto di Napoli, preferendolo a Novelli che poi impugno’ la delibera di conferimento al Tar del Lazio. In sostanza, Novelli ha lamentato violazione di legge ed eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione “per non avere l’organo di autogoverno considerato e valutato – ne da’ conto il Tar in sentenza – determinate emergenze della carriera del controinteressato, che risultavano, invece, rilevanti al fine di definirne compiutamente il profilo professionale”. I giudici amministrativi nella loro decisione hanno considerato come la natura discrezionale del provvedimento con cui il Csm provvede al conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi, “non esclude la sottoposizione dei suoi atti a uno scrutinio di legittimita'”. In particolare “e’ indiscutibile il dato per cui il giudizio complessivo non puo’ prescindere dalla oggettiva significativita’ e rilevanza dei dati sui quali la valutazione si basa, ne’ da un’analisi, comunque completa, dei dati curriculari dei concorrenti, diversamente traducendosi il necessario tratto di sinteticita’ in una sostanziale omissione argomentativa. La sintesi, infatti, deve essere tale da consentire comunque di apprezzare l’avvenuta valutazione delle piu’ importanti risultanze istruttorie, specie nei casi in cui i curricula dei contendenti in comparazione non appaiano apprezzabilmente diversi, cosi’ che, pur nella brevita’ delle argomentazioni, sia consentito all’interprete cogliere le reali ragioni dell’operato giudizio di prevalenza”. L’effetto e’ che “proprio la particolare enfasi conferita dalla delibera gravata alle peculiari doti di auto ed eterorganizzazione e dell’elevata produttivita’, imponevano un’analisi assolutamente completa dei dati concernenti il rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti e del rispetto di altri doveri comportamentali aventi fonte nella normativa secondaria del medesimo Consiglio superiore”; ne deriva “la sussistenza di un vizio procedimentale, sintomatico di un cattivo uso del potere discrezionale, che in alcun modo incide sul merito del giudizio di prevalenza posto alla base della delibera di attribuzione, la cognizione del quale e’ sottratta al giudice amministrativo”
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