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Omicidio della piccola Fortuna, le motivazioni della condanna di Caputo, per i giudici ‘E’ inequivocabilmente colpevole’

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“Il complesso probatorio costituito dalle dichiarazioni rese nell’incidente probatorio dalle minori risulta coerente e convergente” e sfocia in modo lineare “nell’inequivocabile colpevolezza” di Raimondo Caputo in relazione agli abusi sessuali e all’omicidio della piccola Fortuna Loffredo. E’ uno dei passaggi chiave delle 17 pagine di motivazioni con le quali i giudici della terza sezione della Corte d’Assise d’Appello di NapoliI (presidente Vincenzo Mastursi) spiegano perche’ hanno confermato la condanna all’ergastolo di Raimondo Caputo per la morte di Chicca, scaraventata giù dall’ottavo piano di uno dei palazzoni del Parco Verde di Caivano il 24 giugno del 2015. Le minori a cui i giudici fanno riferimento sono le figlie della ex compagna di Caputo, Marianna Fabozzi, che seppur tra mille difficolta’ e intoppi iniziali hanno poi consegnato alla magistratura la devastante verità che ha scandito la drammatica infanzia di Chicca ed anche l’infanzia di una delle tre bimbe che hanno poi testimoniato, pure lei vittima di irripetibili abusi sessuali da parte di Caputo. “Io sono andata appresso a loro (Raimondo Caputo e Chicca, ndr) a fare la spia e ho visto che lui la metteva su un terrazzo e la violentava… ho visto che Raimondo la violentava, l’ha stesa e lui si buttava addosso e si muoveva…Chicca dormiva (forse era svenuta, ndr), stava senza mutandina… e poi sono scesa e non ho detto niente a mamma perché c’avevo paura…quando lui mi violentava mi diceva ‘l’ho uccisa io Chicca?'”, é stato uno dei dolorosi passaggi del racconto che la bimba ha affidato ai pm durante l’incidente probatorio. Un racconto che i giudici definiscono caratterizzato da “sincerità e genuinità”, a dispetto delle insinuazioni di inattendibilità pure mosse dai difensori dello stesso Caputo. E invece per la Corte dalle parole di “drammatica pregnanza” pronunciate soprattutto dalla bimba vittima di abusi emerge l’ ‘inequivocabile colpevolezza dell’imputato” e la sua “personale insondabile malvagità”.


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