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Il Tar Campania: la discoteca Buca di Bacco di Ascea, non poteva essere chiusa

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Rosaria Federico
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La “Buca di Bacco”, storica discoteca di Ascea, non poteva essere chiusa.

Lo ha stabilito la Sezione I del T.a.r. Campania-Salerno con la sentenza n. 1887/2024, pubblicata il 16 ottobre scorso, accogliendo il ricorso proposto dall’avvocato amministrativista Pasquale D’Angiolillo, difensore della società proprietaria.

La chiusura del locale da ballo, aperto dal 1974, era stata disposta lo scorso gennaio dal comune tramite il divieto di prosecuzione delle attività adottato dal responsabile dello sportello unico per le attività produttive, in risposta a una nota della Prefettura, e attraverso un’ulteriore ordinanza contingibile e urgente emessa dal sindaco, seguendo un’ispezione dei Carabinieri.

Queste determinazioni avevano causato molto clamore, prescrivendo la sospensione non solo dei trattenimenti musicali e danzanti, ma anche dei servizi alberghieri dell’annesso “Hotel Bacco”, avviati da anni con apposite segnalazioni certificate di inizio attività.

Le contestazioni erano sorte dopo il concerto di Tony Effe del 22 dicembre 2023, con la successiva cancellazione di tutti gli eventi programmati.

La chiusura dopo il con certo di Tony Effe nel dicembre del 2023

In quell’occasione, i Carabinieri avevano ritenuto che la società avesse permesso l’ingresso a un numero eccessivo di persone, compromettendo la sicurezza.

Il Consiglio di Stato, già ad aprile, aveva sospeso gli effetti dei provvedimenti comunali accogliendo una domanda cautelare dello stesso legale.

Con la recente sentenza, il T.a.r. ha sottolineato principi chiave sulla gestione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione, controllo e vigilanza delle attività pubbliche di ricettività e spettacolo, specificando le competenze in merito.

Il collegio giudicante ha annullato il provvedimento del responsabile del s.u.a.p., evidenziando l’assenza delle condizioni legali per l’esercizio del potere inibitorio secondo l’art. 19 della legge n. 241/1990.

Anche l’ordinanza sindacale è stata annullata, poiché mancavano i presupposti di straordinarietà e urgenza, in linea con l’orientamento giurisprudenziale sugli articoli 50 e 54 del TUEL.

Il T.a.r. ha chiarito che tali poteri, originariamente del questore, sono ora degli enti locali per il d.P.R. n. 616/1977, non spettando al sindaco ma al responsabile comunale per le autorizzazioni, come da art. 107 del TUEL.

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Rosaria Federico

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