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Giustizia, raggiunta l’intesa sulla riforma Cartabia: ecco le nuove norme

Il decreto legge andrà in aula per l'approvazione: c'è la prescrizione per i processi lunghi ma il sistema della 'proroga' salverà dalla improcedibilità quelli per i reati di mafia e terrorismo

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La Redazione
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Roma. Prescrizione, improcedibilità e reati di mafia: il Governo Draghi trova in extremis l’accordo sulla riforma penale.

Blindati i processi di mafia e quelli per i reati puniti con l’ergastolo: il Ddl approderà in aula domenica pomeriggio.

E’ arrivato in extremis, ieri, al termine di una lunghissima giornata di trattative politiche l’intesa sulla riforma della giustizia penale. Il premier Mario Draghi, in stretto raccordo con la Guardasigilli Marta Cartabia, ha cercato fino all’ultimo l’intesa, mettendo in campo una mediazione tra le varie posizioni – a tratti anche lontanissime – con i veti incrociati delle forze politiche che in alcuni momenti hanno rischiato di bloccare la riforma. Ma il premier è riuscito a far approvare almeno in prima lettura il ddl penale prima della pausa estiva. Una garanzia data a Bruxelles, nell’ambito delle scadenze del Pnrr.

Le modifiche al testo che arriverà in aula riguardano in particolare l’imprescrittibilità, e quindi l’esclusione dal meccanismo dell’improcedibilità, dei reati di mafia e terrorismo, e il regime speciale per quelli con aggravante mafiosa. In particolare, per le aggravanti di mafia sarebbe previsto, fino al 2024, un termine di 6 anni in appello, mentre dal 2025 tale termine sarebbe fissato in 5 anni. Passa, quindi, anche il cosiddetto ‘lodo Serracchiani’ sulla norma transitoria. E proprio dal Pd rivendicano il lavoro di mediazione portato avanti in Cdm dagli esponenti dem.

Lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado introdotto dalla riforma Bonafede, a partire dal 20 gennaio dello scorso anno, resta in piedi, sia in caso di sentenza di assoluzione che di condanna. Ma con la riforma Cartabia se entro tempi predeterminati per legge i giudizi di appello e di Cassazione non arrivano alla sentenza, scatta l’improcedibilità, cioè i processi “muoiono”.

Dall’ improcedibilita’ sono esclusi i procedimenti che riguardano i reati gravissimi, quelli puniti con l’ergastolo. E un regime ad hoc vale per i reati di mafia, terrorismo e violenza sessuale e associazione criminale finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti.

La riforma entra in vigore gradualmente, per consentire agli uffici giudiziari di organizzarsi e tenendo conto dell’arrivo dei 16.500 assistenti dei magistrati, previsti dall’Ufficio del processo; e dei circa 5mila addetti del personale amministrativo. E prevede norme transitorie e a regime.

NORMA TRANSITORIA, in vigore sino al 31 dicembre del 2024. La improcedibilità scatterà dopo 3 anni per tutti i giudizi di appello (con la possibilità di un ulteriore anno di proroga) e 1 anno e 6 mesi in Cassazione (prorogabili di 6 mesi). Ogni proroga deve essere motivata dal giudice con ordinanza, sulla base della complessità del processo, per questioni di fatto e di diritto e per numero delle parti. Contro l’ordinanza di proroga, sara’ possibile presentare ricorso in Cassazione. Di norma, è prevista la possibilità di prorogare solo una volta il termine di durata massima del processo. Per mafia, terrorismo, violenza sessuale e associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti, non c’e’ un limite al numero di proroghe, che vanno però sempre motivate dal giudice sulla base della complessità concreta del processo. Per i reati con aggravante del metodo mafioso, le proroghe sono invece fino al massimo di due (sia in appello che in Cassazione).

NORMA A REGIME, scattera il primo gennaio del 2025. In appello, i processi possono durare fino a 2 anni di base, più una proroga di un anno al massimo; in Cassazione, 1 anno di base, più una proroga di sei mesi. Resta il binario diverso, per reati di mafia, terrorismo, violenza sessuale e mafiosa, senza limiti di proroghe, ma sempre motivate dal giudice e sempre ricorribili per Cassazione. Per i reati con aggravante mafiosa, massimo 2 proroghe in appello (ciascuna di un anno e sempre motivata) e altrettante in Cassazione (ciascuna di 6 mesi e sempre motivata).

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