

Da sinistra l'ex sindaco Enzo Cuomo, Pino Grazioli e l'avvocato Massimo Viscusi
Napoli – Denunciare pubblicamente le carenze dell’assistenza sociale o i ritardi nei soccorsi a un cittadino fragile non costituisce reato, bensì esercizio del legittimo diritto di critica e di cronaca. Anche se la denuncia viaggia sui canali fluidi di una diretta Facebook e anche se, al momento dei fatti, chi documenta non è ancora formalmente iscritto all’Ordine dei giornalisti.
Con questa motivazione il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Penale del Tribunale di Napoli, la dott.ssa Stefania Daniele, ha assolto con formula piena – «perché il fatto non sussiste» – Giuseppe “Pino” Grazioli Somma, editore della testata web Paradise TV. Si chiude così in primo grado, ribaltando la richiesta di condanna a sei mesi di reclusione avanzata dalla pubblica accusa, una vicenda giudiziaria nata nel momento più buio dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
I fatti contestati risalgono all’aprile del 2020, in pieno lockdown nazionale. Grazioli si era recato nei pressi del cimitero di Portici dove stazionava da giorni Maurizio Rainardi, un uomo senza fissa dimora che viveva in condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie all’interno di una tenda canadese.
L’editore aveva avviato una serie di dirette streaming su Facebook, riprendendo l’intervento dei Carabinieri e del 118, incalzando le autorità e pronunciando f
rasi come: «Dovete mostrarmi la denuncia che avete fatto ai servizi sociali di Portici per omissione di soccorso». Quelle riprese, nate con l’intento di sollecitare una sistemazione dignitosa per il clochard, non erano state gradite dal sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo, che aveva immediatamente sporto querela ritenendo la reputazione dell’Amministrazione comunale e dei Servizi Sociali locali gravemente lesa e accusando Grazioli di aver “millantato” la qualifica di giornalista per fare ascolti sul web.
Nel corso del processo, l’Amministrazione comunale si era costituita parte civile chiedendo i danni. Dal canto loro, i testimoni sfilati in aula – tra cui agenti di Polizia Municipale e ufficiali dei Carabinieri – hanno ricostruito la complessa gestione del senzatetto, il quale rifiutava sistematicamente i soccorsi ed era noto per andare in escandescenza.
La difesa dell’imputato, affidata all’avvocato Massimo Viscusi del Foro di Benevento, ha insistito fin dall’inizio sulla natura puramente informativa e umanitaria dell’intervento di Grazioli, finalizzato a squarciare il velo di silenzio su una situazione di grave marginalità sociale aggravata dalla paralisi della pandemia.
Nelle motivazioni della sentenza emerge un principio fondamentale per il giornalismo d’inchiesta moderno e per la libertà di espressione sui social network. Il giudice ha chiarito che l’assenza dell’iscrizione all’albo dei giornalisti al momento del fatto (avvenuta poi nel giugno successivo) non inficia il valore della condotta.Il verdetto cristallizza l’idea che l’attività svolta da Grazioli non avesse finalità denigratorie fini a se stesse, ma rappresentasse una legittima sollecitazione rivolta alle istituzioni competenti.
Il contenuto dei video non si è rivelato diffamatorio, bensì una cronaca autentica, seppur accesa nei toni, di un disservizio percepito sul territorio. Di qui la decisione di assolvere l’imputato, ponendo un importante tassello giurisprudenziale a tutela del diritto dei cittadini di monitorare e criticare l’operato della Pubblica Amministrazione.
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