Casavatore, elezioni comunali e ricorso al Tar: bocciato Vito Marino che resta consigliere comunale

Casavatore – Una sentenza pesante come un macigno quella espressa dal Tribunale amministrativo di Napoli sul ricorso proposto dai fratelli Angelo e Vito Marino all’esito della tornata elettorale il 25 e 26 maggio del 2025 che ha decretato la vittoria dell’avvocato Celaj.

Il tar, nelle sue argomentazioni a supporto della sentenza, ha evidenziato che all’esito delle operazioni di verificazione è risultato che, nelle sezioni nelle quali è stato operato il riconteggio, è rimasto, per il resto, invariato il risultato elettorale con il superamento da parte dell’attuale primo cittadino del quorum necessario per vincere al primo turno. Per tale ragione – scrive il Tar -, il primo motivo di ricorso “deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, non essendo stata superata la prova di resistenza”.

Pur essendo stata riscontrata l’erronea attribuzione di taluni voti, non sono idonei ad incidere sull’esito complessivo della competizione elettorale”. Le ulteriori censure – evidenziano i giudici – contenute nel secondo motivo del ricorso introduttivo sono, in assenza di apposita querela di falso, infondate.

Respinte anche le dichiarazione espresse nelle memorie successive in cui il ricorrente evidenzia la manomissione dei plichi, di cui – secondo gli ermellini – non risultano i segni materiali e in difetto di contestazioni sui verbali non costituisce indizio sufficientemente grave e preciso di manomissione dei plichi stessi.

Pertanto, – evidenzia ancora il Tar – “le omissioni richiamate devono ritenersi irregolarità meramente formali insufficienti a dimostrare la effettiva violazione dell’autenticità, della genuinità e della correttezza delle operazioni, nonché del loro risultato”. In ultimo il tribunale ha dichiarato infondato il ricorso introduttivo e il successivo ricorso per motivi

aggiunti sono infondati con l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso incidentale. Dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio elettorale centrale, non risultando impugnati atti ad esso riferibili, condannando invece la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in 1.500 euro in favore del sindaco Fabrizio Celaj e 1.500 euro in favore del Comune di Casavatore, ordinando che la sentenza sia poi eseguita dall’autorità amministrativa.

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