Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso sullo scioglimento del consiglio comunale di Castellammare

La terza sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dall’ex sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino e da altri ex amministratori del Comune relativo alla sentenza del 17 aprile 2023 con la quale il tribunale amministrativo regionale del Lazio si esprimeva sullo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata.

Lo scioglimento risale al 24 febbraio 2022, data della delibera del Consiglio dei ministri, contro cui ex sindaco ed ex amministratori si erano appellati al Tar. Nella sentenza del 17 aprile 2023 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio aveva inoltre evidenziato come “sarebbe sussistito comunque un quadro di non occasionale contiguità tra gli organi comunali e la criminalità organizzata”.

Contro la decisione, l’ex sindaco e gli altri consiglieri comunali hanno presentato due distinti appelli, accolti oggi dal Consiglio di Stato, che ha annullato con rinvio la sentenza del Tar Lazio.

I giudici del Consiglio di Stato scrivono, tra l’altro, che “la decisione in esame, a prescindere dalle ulteriori censure svolte dagli appellanti sui fatti specifici, appare carente degli elementi minimi (…) idonei a qualificarla, riportando il suo contenuto una motivazione meramente apparente a sostegno del non accoglimento del ricorso di primo grado”.

E, ancora, che “il provvedimento di scioglimento deve essere esaminato alla luce di una valutazione di indici concordanti e concreti, con una ponderazione comparativa dei vari valori costituzionali che vengono in considerazione”.

In conclusione, nel caso in esame, “non può riscontrarsi la presenza di requisiti minimi e nemmeno la struttura decisionale essenziale per consentire l’intervento ‘ortopedico’ del giudice di appello, ritenendo il Collegio che si verta proprio nell’ipotesi evidenziata dall’adunanza plenaria di motivazione ‘meramente assertiva'”.

Quindi, può “osservarsi che sulle censure formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la motivazione della sentenza non interviene, non facendovi riferimento né prendendo posizione, dando luogo ad uno dei casi tassativi di annullamento con remissione al primo giudice”.

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