

Lavitola resta in carcere, il Gip rigetta l'istanza
Roma – Attentato a Sigfrido Ranucci: presunte minacce agli esecutori materiali e aggressione in carcere a Valter Lavitola poi smentite dal Dap, si arricchisce il capitolo giudiziario sulla vicenda. Intanto, il Gip rigetta la richiesta di scarcerazione per il presunto mandante chiesta dai legali per decorrenza dei termini nella fissazione del Riesame.
Le minacce e il pestaggio sono state raccontate da Pellegrino D’Avino, uno degli esecutori materiali dell’attentato avvenuto a Pomezia il 16 ottobre dello scorso anno, durante l’interrogatorio avvenuto la scorsa settimana.
D’Avino durante l’interrogatorio della scorsa settimana ha riferito di essere stato avvicinato da alcuni detenuti che gli avrebbero detto: “Abbiamo saputo dai telegiornali che avete intenzione di parlare, vi conviene non rendere dichiarazioni spontanee”. Le minacce sarebbero state pronunciate due sere prima dell’interrogatorio di D’Avino e Antonio Passariello. Nello stesso giorno sarebbe avvenuto il pestaggio subito nel cortile dell’istituto penitenziario, durante l’ora d’aria, da Valter Lavitola. Una notizia, quest’ultima, poi smentita sia da fonti Dap che dagli avvocati di Lavitola.
“Abbiamo sentito Lavitola il quale riferisce di stare bene e di non presentare segni di percosse – dicono gli avvocati Sergio e Arturo Cola in riferimento all’episodio -. Stiamo rivolgendo alla procura della Repubblica una richiesta per ottenere contezza dell’esistenza e del contenuto della nota della polizia penitenziaria presso il carcere di Rebibbia relativa alla presunta aggressione subita”. D’Avino avrebbe raccontato sulla base di un ‘de relato’, di essere venuto a conoscenza dell’episodio attraverso altri reclusi e che Lavitola sarebbe stato successivamente portato in infermeria.
Fonti del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sostengono che non risulta dalla documentazione interna episodi di violenza contro il detenuto. “Non ne abbiamo contezza”, spiegano.
Intanto, secondo i difensori di Lavitola, l’indagato dovrebbe essere scarcerato per decorrenza termini, ma il Gip rigetta l’istanza.
“I termini per la fissazione dell’udienza del Tribunale del Riesame sarebbero stati superati e, secondo la difesa, Valter Lavitola dovrebbe essere scarcerato per decorrenza termini”. Sostiene l’avvocato Sergio Cola, che porterà la questione davanti ai giudici e, in caso di rigetto, ricorrerà in Cassazione.
Il legale dell’ex editore, ritiene che siano trascorsi oltre quindici giorni dalla richiesta di Riesame, limite che renderebbe inefficace la misura cautelare per decorrenza termini. Cola ha inoltre richiamato il decreto Nordio del 2023, secondo cui i reati aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa rientrano nella criminalità organizzata e non beneficiano della sospensione feriale dei termini.
“In assenza di espressa previsione legislativa e mancando un intervento analogo a quello emesso nella materia delle intercettazioni nei reati di criminalità organizzata, non può concludersi per l’estensione degli effetti di quella disciplina anche a quella della sospensione feriali dei termini delle indagini preliminari”.
Scrive il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Roma, Livio Sabatini, nel provvedimento che ha respinto la richiesta dei difensori di Valter Lavitola che sollecitavano una “declaratoria di inefficacia della misura cautelare per tardiva fissazione dell’istanza di riesame”. In particolare la richiesta di riesame – si spiega nel documento – è stata depositata il 15 agosto, gli atti sono stati ricevuti dal tribunale il 21 e l’udienza è stata fissata il 6 settembre.
L’istanza degli avvocati Sergio ed Arturo Cola – spiega il gip – “eccepisce l’inefficacia della misura cautelare, invocando l’immediata pedissequea declaratoria da parte del gip, perché rileva, in sostanza, la tardiva fissazione dell’udienza al riesame, attesa la non operatività della sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari al procedimento penale in ragione del decreto legge 105/2023, avendo il legislatore esteso la deroga alla sospensione feriale dei termini ai reati commessi con aggravante mafiosa”.
Ma – sottolinea ancora il magistrato – “l’equiparazione del citato intervento normativo alla sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari non può condividersi perché la ‘ratio’ del decreto legge 105/2023 è stata quella di risolvere un allineamento di sistema nella fase investigativa per reati particolarmente gravi mentre l’articolo 2 della legge 742/1969 concerne la deroga alla sospensione feriale dei termini in un’ipotesi tassativamente prevista”.
La questione della possibile ‘scadenza’ dei termini di custodia sarà quasi certamente ripresentata dai difensori di Lavitola ai giudici del riesame, nell’udienza prevista per lunedì 7 settembre. In quella data Valter Lavitola ha annunciato di voler rendere dichiarazioni spontanee.
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