

Targhe estere e assicurazioni: prevale la normativa europea
Il dibattito mediatico degli ultimi giorni sulle targhe estere ha sollevato dubbi e paure tra gli automobilisti,
alimentando la convinzione — tecnicamente infondata — che l’Italia possa imporre unilateralmente la conversione
delle polizze RCA su veicoli immatricolati in altri Paesi dell’Unione Europea. In realtà, la questione si gioca su un
terreno dove il diritto sovranazionale europeo ha una gerarchia superiore, rendendo di fatto impossibile ogni pretesa di “nazionalizzazione” forzata della copertura assicurativa.
La presunta illegittimità delle coperture estere vacilla di fronte alla Direttiva 2009/103/CE. Il principio cardine è
quello della “presunzione di copertura”: un veicolo immatricolato in un Paese membro è, per legge, considerato
assicurato su tutto il territorio dell’Unione. L’automobilista non è tenuto a mostrare certificati cartacei né a
possedere la Carta Verde per dimostrare la validità della polizza.
Questa garanzia di libero movimento è rafforzata dagli articoli 18 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che tutelano la libera prestazione dei servizi: le compagnie assicurative europee non necessitano di una sede fisica in Italia, essendo sufficiente la loro iscrizione negli elenchi IVASS in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi (LPS).
Sebbene il diritto di proprietà consenta a una società di noleggio estera di gestire la propria flotta secondo la
normativa del Paese d’origine, l’Italia mantiene intatto il potere di regolamentare la circolazione interna per
contrastare l’evasione fiscale.
L’articolo 93-bis del Codice della Strada è il punto di riferimento imprescindibile. Chi guida un veicolo estero è in regola se adempie a tre condizioni: l’iscrizione al Registro Veicoli Esteri (REVE), la presenza a bordo di un titolo di disponibilità (come un contratto di noleggio a lungo termine) con data certa e il corretto versamento delle imposte, tra cui l’IPT. Qui lo Stato ha pieno titolo di controllo, ma non può in alcun modo sindacare la nazionalità della polizza.
Se la legge è chiara, perché tanto rumore? La risposta risiede in un mercato che, per troppo tempo, è stato popolato
da soggetti improvvisati operanti in zone grigie. Le truffe e le irregolarità commesse da operatori poco professionali
hanno esasperato le forze dell’ordine e attirato l’attenzione mediatica, creando un clima di incertezza che colpisce
ingiustamente anche chi opera nel pieno rispetto delle norme.
Oggi le autorità dispongono di strumenti digitali avanzati per verificare in tempo reale la regolarità delle
immatricolazioni. Il “terrorismo mediatico” e i controlli serrati sono, in ultima analisi, il prezzo pagato per
l’estromissione dal mercato di chi ha operato illegalmente. Per l’automobilista, la soluzione non è rinunciare ai
vantaggi del mercato unico, ma affidarsi a professionisti di lungo corso capaci di navigare il perimetro normativo
con rigore. La serenità alla guida, in questo nuovo scenario, non dipende dal tipo di targa, ma dalla trasparenza
della documentazione prodotta.
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