Italia rossa: tutte le nuove regole del Governo

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Dalla mezzanotte di oggi tutta l’Italia ha cambiato colore per frenare la nuova ondata del virus. Il Governo ha anche aggiornato le ‘faq’ sulle regole da rispettare nelle diverse zone, alla luce dell’ultimo decreto Draghi.

C’e’ l’ok agli spostamenti verso le seconde case anche in zona rossa, “ma solo per chi puo’ comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021”. Undici Regioni in zona rossa, nove in arancione e una sola (la Sardegna) in bianca. Le ultime ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno ridisegnato la mappa nazionale del rischio epidemiologico e risospinto meta’ Paese in un lockdown di fatto. Ecco che cosa si puo’ e non si puo’ fare da oggi (fermo restando per tutti il rispetto delle misure di base quali l’uso della mascherina, il distanziamento interpersonale e il lavaggio frequente delle mani). Dalla mezzanotte è scattata la zona rossa in Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, e Veneto. In arancione Abruzzo, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, e Umbria. Mentre sono ‘gialle’ Calabria, Liguria, Sicilia, Valle d’Aosta. Da oggi al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni. Nei giorni di Pasqua – il 3, 4 e 5 aprile – su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone bianche), si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse.

AUTODICHIARAZIONE – In ZONA ROSSA si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante auto dichiarazione che potra’ essere resa su moduli prestampati gia’ in dotazione alle forze di polizia.
LE NUOVE FAQ DEL GOVERNO

Sono state aggiornate sul sito della presidenza del Consiglio le Faq, le risposte alle domande frequenti sulle misure adottate dal Governo nell’ultimo decreto legge del 13 marzo 2021 e sul dpcm del 2 marzo 2021 . Le Faq spiegano nel dettaglio le misure in vigore dal 15 marzo al 6 aprile 2021 per contrastare la pandemia da Covid-19



    SPOSTAMENTI ZONA ROSSA: Fino al 6 aprile 2021, in zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: – per comprovati motivi di lavoro, salute o necessita’ (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma); – il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione. Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessita’ o salute sono invece vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sara’ consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle gia’ conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con se’ i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potesta’ genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

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    ZONA ARANCIONE: Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, in questa zona, e’ consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00. Gli spostamenti verso altri Comuni (e quindi anche quelli verso altre Regioni/Province autonome) sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessita’ o motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. E’ consentito il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione. Resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessita’ o motivi di salute.

    SECONDE CASE ZONA rossa: e’ possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra regione (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), ma solo per chi puo’ comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021. Sono esclusi tutti i titoli di godimento successivi (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). La casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo e vi si puo’ recare unicamente lo stesso nucleo.

    BAR E RISTORANTI ZONA rossa cosi’ come ZONA ARANCIONE: e’sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attivita’ di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. Dalle 5.00 alle 22.00 e’ consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni; dalle 18.00 alle 22.00, e’ vietata ai soggetti che svolgono come attivita’ prevalente quella di bar senza cucina. La consegna a domicilio e’ consentita senza limiti di orario. E’ consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attivita’ ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

    NEGOZI E MERCATI ZONA rossa restano aperte solo le attivita’ commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessita’. Sono chiusi i mercati, salvo le attivita’ dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Ammessa anche la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia. I negozi che vendono abbigliamento o calzature sia per adulti che per bambini possono restare aperti per la sola vendita di prodotti per bambini, chiudendo le altre aree.

    SPORT ZONA rossa: Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attivita’ riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti. Sono sospese l’attivita’ sportiva di base e l’attivita’ motoria in genere. No allo svolgimento degli sport di contatto e vietate le gare. E’ consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti, nonche’ gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.

    ZONA ARANCIONE: Anche qui chiuse le palestre e piscine e no agli sport di contatto. E’ consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attivita’ sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. E’ possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attivita’ sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purche’ si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma. Inoltre e’ possibile, nello svolgimento di un’attivita’ sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purche’ tale spostamento resti funzionale unicamente all’attivita’ sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Si ricorda inoltre che, ai sensi del Dpcm, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e’ equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini. Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attivita’ sportiva, e’ sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.

    CULTURA – Sospesi mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche i cui servizi siano offerti su prenotazione e degli archivi. Sospesi spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

    SCUOLA – Le attivita’ scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalita’ a distanza. Resta salva la possibilita’ di svolgere attivita’ in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per permettere l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita’ e con bisogni educativi speciali.

    NEGOZI – Sono sospese le attivita’ commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessita’, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche compresi nei centri commerciali, purche’ sia consentito l’accesso alle sole attivita’ e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Chiusi i mercati, salvo le attivita’ dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

    RISTORANTI – Sono sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Permessa la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attivita’ di confezionamento che di trasporto, nonche’ fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti.

     

     


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