

“La sospensione del corso della Prescrizione ai sensi dell’articolo 159, comma 2, del codice penale sia limitata alla sentenza di condanna e al decreto di condanna”. Lo prevede, a quanto si apprende, la bozza di riforma del processo penale sul tavolo del vertice di maggioranza. La Prescrizione si sospende “per un tempo non superiore a due anni” dopo l’impugnazione della sentenza di proscioglimento e, in caso di condanna, comunque riprende quando la sentenza del grado successivo abbia prosciolto l’imputato. La norma prevede inoltre che se durante i due anni di sospensione previsti in caso di impugnazione della sentenza di proscioglimento “si verifica un’ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente”.
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