Diventa definitiva la condanna a due anni di reclusione per intermediazione illecita di scommesse nei confronti del gestore di un centro scommesse napoletano. La Corte di Cassazione ha infatti respinto il ricorso dell’imputato, confermando integralmente quanto stabilito in secondo grado dalla Corte d’Appello di Napoli.
Al centro del procedimento la gestione di giocate effettuate su un sito estero privo delle autorizzazioni previste dalla normativa italiana. Secondo i giudici di merito, l’attività non si sarebbe limitata a puntate personali, ma avrebbe assunto i contorni di una vera e propria intermediazione per conto di terzi. Determinanti, in questo senso, gli elementi raccolti durante le indagini, tra cui ricevute e appunti – sia manoscritti sia digitali – contenenti nomi associati a somme di denaro.
Nelle motivazioni richiamate dalla Suprema Corte si sottolinea come il fatto che le giocate avvenissero all’interno dell’esercizio riconducibile alla famiglia dell’imputato costituisca un indizio significativo di un’attività svolta in forma commerciale. La documentazione sequestrata, con l’elenco di nominativi e importi, è stata ritenuta compatibile con una gestione sistematica delle scommesse per conto di altri soggetti.
Nel dichiarare inammissibili le censure difensive, i giudici di legittimità hanno ribadito che la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti spettano ai giudici di merito, purché sorrette da una motivazione logica e coerente. La Cassazione ha inoltre ritenuto corretta la decisione di non concedere la sospensione condizionale della pena, alla luce del rischio di reiterazione del reato e della presenza di precedenti specifici.
Fonte REDAZIONE





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