

Pino Grazioli e Angelo Napolitano
napoli – Si chiude con una sentenza di non doversi procedere il procedimento penale a carico di Pino Grazioli, prosciolto ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale per improcedibilità dovuta al difetto di querela, come previsto dall’articolo 152, comma 3, del codice penale.
L’uomo era stato denunciato dal noto imprenditore legato al marchio commerciale Napolitano Store per ipotesi di reato riconducibili alla diffamazione aggravata in continuazione (articoli 81 capoverso e 595 del codice penale).
Nel corso dell’udienza odierna la parte offesa — che non aveva neppure provveduto a costituirsi parte civile — ha tentato di ottenere un rinvio attraverso il proprio difensore, depositando un’istanza di legittimo impedimento motivata da impegni lavorativi. Richiesta che non ha trovato accoglimento.
Secondo quanto emerso in aula, inoltre, sarebbero rimaste prive di riscontro le notifiche “a mano” indicate dal pubblico ministero, circostanza che non sarebbe stata dimostrata dall’accusa.
Alla luce della mancanza della querela valida e dell’assenza dei presupposti per procedere, il giudice ha quindi dichiarato l’improcedibilità, mettendo definitivamente la parola fine al processo ancora prima dell’avvio della fase dibattimentale. Grazioli è stato difeso dal suo avvocato di fiducia, Massimo Viscusi.