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Prosciolto Pino Grazioli: era stato querelato da Angelo Napolitano

il giudice chiude il procedimento per difetto di querela. Sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 152 del codice penale. L’assenza della parte offesa in aula e la mancata formalizzazione della querela mettono fine al processo prima ancora dell’apertura del dibattimento.

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Prosciolto Pino Grazioli: il procedimento penale a suo carico si chiude con una sentenza di non doversi procedere, a causa della improcedibilità per difetto della querela da parte dell'imprenditore Angelo Napolitano.

  • Motivo della proscioglimento: difetto di querela, come previsto dalla legge.
  • Accusa: diffamazione aggravata in continuazione da parte di Napolitano.
  • Richiesta di rinvio: non accolta, nonostante l'impossibilità di presentarsi in aula da parte della parte offesa.
  • Esito del processo: dichiarata l’improcedibilità prima della fase dibattimentale.
  • Difesa: Grazioli è stato assistito dall'avvocato Massimo Viscusi.

Napoli – Si chiude con una sentenza di non doversi procedere il procedimento penale a carico di Pino Grazioli, prosciolto ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale per improcedibilità dovuta al difetto di querela, come previsto dall’articolo 152, comma 3, del codice penale.

L’uomo era stato denunciato dal noto imprenditore legato al marchio commerciale Napolitano Store per ipotesi di reato riconducibili alla diffamazione aggravata in continuazione (articoli 81 capoverso e 595 del codice penale).

Nel corso dell’udienza odierna la parte offesa — che non aveva neppure provveduto a costituirsi parte civile — ha tentato di ottenere un rinvio attraverso il proprio difensore, depositando un’istanza di legittimo impedimento motivata da impegni lavorativi. Richiesta che non ha trovato accoglimento.

Secondo quanto emerso in aula, inoltre, sarebbero rimaste prive di riscontro le notifiche “a mano” indicate dal pubblico ministero, circostanza che non sarebbe stata dimostrata dall’accusa.

Alla luce della mancanza della querela valida e dell’assenza dei presupposti per procedere, il giudice ha quindi dichiarato l’improcedibilità, mettendo definitivamente la parola fine al processo ancora prima dell’avvio della fase dibattimentale. Grazioli è stato difeso dal suo avvocato di fiducia, Massimo Viscusi. La controparte invece è stata difesa dall’avvocato Rocco Maria Spina.

@RIPRODUZIONE RISERVATA
Fonte REDAZIONE
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