ROMA – Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del gestore di una sala gioco e scommesse, confermando la chiusura per sette giorni per motivi di sicurezza pubblica, come richiesto dalla Questura di Napoli.
Nello specifico, riporta Agipronews, l’appellante si era espresso contro il decreto del Questore di Napoli del 5 novembre 2019 con il quale si ordinava la chiusura temporanea dell’esercizio situato nel Comune di Portici.
A seguito di ripetuti controlli, infatti, erano stati trovati all’interno del locale soggetti pregiudicati, ritenuti assidui frequentatori “tanto da far diventare il locale luogo abituale di ritrovo con ripercussioni per l’ordine e la sicurezza pubblica”.
Come si legge nella sentenza del Consiglio di Stato, il provvedimento di sospensione veniva dunque adottato al fine di “rimuovere le situazioni valutate come possibile fonte di pericolo”.
L’appellante, con il ricorso di primo grado, aveva chiarito che la sala gioco e scommesse fosse dotata di un servizio di video-sorveglianza indispensabile a prevenire, eventuali, situazioni lesive della sicurezza pubblica. Specificando, inoltre, che la misura adottata dalla Questura potesse risultare dannosa nei confronti dell’esercizio commerciale.
Tuttavia, il Tar Campania aveva già respinto il primo ricorso chiarendo il carattere preventivo del provvedimento. L’appellante ha dunque ribadito “il vizio di difetto di istruttoria”, sostenendo che alcuni fatti citati a prova della pericolosità dei soggetti, erano risalenti ad un periodo precedente ai controlli della Polizia.
Tanto premesso, il Consiglio di Stato ha tenuto specificare nella sentenza che al Questore è dato “il potere di sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.
Si chiarisce, inoltre, continua Agipronews, che il provvedimento non ha l’obiettivo di sanzionare il gestore ma “piuttosto quello di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragione per cui si ha riguardo esclusivamente all’obiettiva esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell’esercente”.
Pronunciandosi a favore del provvedimento, quindi, il Consiglio richiede che a tutela dei diritti o della dignità dell’esercente – a cui non è attribuita nessuna responsabilità nei fatti – si proceda “all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante”.
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