A “decorrere dall’anno scolastico 2024/2025”, i dirigenti degli uffici scolastici regionali con “riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia”, potranno derogare al numero minimo di alunni per classe nei “limiti dell’organico dell’autonomia assegnato a livello regionale”.
Lo prevede un emendamento a prima firma Ivan Scalfarotto (Iv) al dl Caivano, approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Giustizia al Senato. All’attuazione della misura si “provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, specifica l’emendamento.
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