Emergenza legata al covid-19 rischia di fa slittare l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza.Potrebbe interessarti
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"Mentre ci appare condivisibile la richiesta di ulteriore rinvio “dell’operatività dell’obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo interno” – ha osservato il Presidente dell’Associazione Campana Roberto Eduardo – siamo in totale disaccordo sul differimento delle restanti prescrizioni. Il nuovo Codice della Crisi è caratterizzato da un innovativo approccio culturale al problema della crisi economica, non a caso gli strumenti di risanamento in esso contenuti sono finalizzati ad affrontare le situazioni di crisi e di insolvenza che, inevitabilmente, travolgeranno il tessuto economico del ns. paese dopo il coronavirus. Con l’entrata in vigore del codice stesso si concretizzerà il superamento della cultura “della punizione dell’insolvente” che ha contrassegnato il vecchio codice fallimentare. Il tratto innovativo del nuovo codice, che si caratterizza con il “recupero in continuità dell’insolvente”, può consentire il recupero dell’attività d’impresa, la conservazione dei posti di lavoro e la ripartenza dell’economia. Per questi motivi e non solo, l’entrata in vigore del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza rappresenta, a nostro avviso un’opportunità che il paese deve cogliere. Il Dott. Pio Del Gaudio, Presidente dei Gestori della Crisi dell’Associazione I Diritti del Debitore della Regione Campania, segnala la necessità di intervenire in favore delle persone e dell’aziende che, in questi anni, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento hanno avuto omologati dai Tribunali, secondo le previsione della legge n 3/2012, piani di ristrutturazione dei debiti e piani del consumatore in quanto i beneficiari non sono più in grado di fare fronte agli impegni assunti per via delle mutate condizioni economiche. Chiediamo - concludono Pio del Gaudio e Roberto Eduardo – di estendere a questi ultimi in sede di conversione in legge, l’applicazione dell’art. 83 comma 2 del D.L. 18/2020 con la previsione di estendere ai termini di pagamento dei piani omologati; paramenti la sospensione della decadenza di diritto per i mancati pagamenti in favore della pubblica amministrazione".





