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Cassazione: ok adozione bimbo disabile a sessantenne single

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Via libera della Cassazione all’adozione da parte di una persona single e ultrasessantenne. La Suprema corte ha applicato quanto previsto dalla legge in caso di “adozione in casi particolari”, salvaguardando l’interesse preminente del minore a conservare i rapporti con chi se n’e’ sempre preso cura. E ha respinto il ricorso dei genitori naturali di un bambino con grave disabilita’. La coppia chiedeva che venisse revocata la dichiarazione di decadenza della responsabilita’ genitoriale sul bambino, affetto da tetraparesi spastica fin dalla nascita. I periti nominati dal tribunale di Napoli avevano constato lo stato di abbandono per l’inadeguatezza dei genitori, che lo avevano allontanato poco dopo la nascita; a otto anni il piccolo era stato adottato da una donna di 62 anni, infermiera pediatrica che gia’ da diverso tempo se ne prendeva cura con la collaborazione della figlia. Tra i motivi di ricorso, i genitori naturali contestavano che i giudici non avessero correttamente valutato il fatto che si trattasse di una single e con una elevata differenza d’eta’ rispetto al bambino. A loro avviso non poteva contare il fatto che la donna avesse l’aiuto della figlia, in quanto per le sue esigenze particolari, il piccolo necessitava della presenza di entrambe le figure genitoriali. La prima sezione civile della Cassazione (ordinanza n.17100), confermando le decisioni di tribunale e corte d’appello di Napoli, ricorda che l’adozione in casi particolari e’ consentita alle persone singole e alle coppie di fatto. E sottolinea che e’ “necessario salvaguardare la continuita’ affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando (e non certo tra quest’ultimo e i genitori naturali), come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con i soggetti che se ne prendono cura”.

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