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Niente ergastolo perché il figlio ucciso era adottivo, l’avvocato: ‘Applicata la norma’

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“Dura lex sed lex, ma questo caso e’ molto semplice in realta’: nella sentenza era stata applicata una aggravante al mio assistito che non doveva essere contestata perche’ questo ragazzo era figlio adottivo e non naturale e pertanto rientrava in un’altra fattispecie, cosa questa eccepita dalla Cassazione. E io ho chiesto pareri su questo”. Lo ha detto l’avvocato Roberto Mete dello studio di Udine, legale del moldavo che era stato condannato all’ergastolo per l’omicidio del figlio adottivo di 19 anni, ergastolo ora annullato dalla Cassazione. “Quindi – ha aggiunto Mete – su questo bisognerebbe chiedere al legislatore: c’e’ il codice penale del 1921 che prevede questa divergenza di trattamento, e cioe’ il legislatore ha pensato che fosse piu’ grave uccidere un figlio naturale piuttosto che un figlio adottivo. E quindi se qualcuno aveva qualcosa da eccepire sul piano della disparita’ di trattamento – ha precisato Mete – avrebbe potuto sollevare una questione di legittimita’ costituzionale. Cosa che e’ stata fatta con i giudici che poi hanno serenamente applicato la legge. Questo e’ il caso di cui ci stiamo occupando. Ora la sentenza e’ definitiva in punto ‘qualificazione dell’aggravante’, quindi – spiega – il reato non e’ piu’ quello, con una sentenza che nessuno puo’ piu’ modificare perche’ annullata dalla Corte. Ha quindi rinviato tutto alla Corte d’Assise di Venezia solo per la quantificazione della pena. Quindi ci sara’ un’udienza a Venezia con la sola discussione sulla pena da applicare che non deve essere inferiore ad anni 16, come ha detto la stessa Corte di Cassazione. Comprendo – conclude Mete – che la gente e’ stizzita perche’ dal punto di vista civilistico vi e’ assoluta parita’ tra figli naturali e adottivi, ma il Codice penale dice un’altra cosa. Tutto qua”.



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