La vicenda giudiziaria legata all’occupazione del sagrato della chiesa dei Santi Prisco ed Agnello di Sant’Agnello non è ancora chiusa. Il 15 settembre 2026 il Tribunale di Torre Annunziata, all’esito del giudizio abbreviato, ha assolto Salvatore Langellotto dall’accusa contestata, ritenendo che il fatto non costituisse reato.
Al centro del procedimento c’è quanto avvenuto il 30 dicembre 2023, quando cinque camion riconducibili alla società Napoli Uno sarebbero stati condotti nell’area antistante la chiesa, di proprietà comunale. Secondo la ricostruzione contenuta negli atti, per accedere alla zona sarebbe stata forzata la catena che normalmente impediva l’ingresso ai veicoli, in assenza della prescritta autorizzazione comunale.
La presenza degli autocarri avrebbe inoltre provocato il blocco della circolazione nelle strade circostanti. I mezzi furono poi benedetti dal parroco della chiesa e Langellotto pubblicò successivamente un video della cerimonia su diverse piattaforme multimediali.
Il Tribunale, pur ritenendo sussistente l’elemento materiale del reato, ha escluso la presenza del dolo specifico necessario per la contestazione. In particolare, il giudice ha ritenuto non configurabile né la volontà di occupare l’area né quella di ricavarne un profitto.
Nella motivazione contestuale della sentenza, il Tribunale ha evidenziato che l’occupazione del sagrato si sarebbe protratta per almeno 40 minuti e sarebbe stata realizzata con «modalità violente e tumultuose, avuto riguardo alla mole e al numero dei veicoli, che paralizzarono la circolazione nelle strade circostanti, nonché alla forzatura della catena posta a delimitazione della piazza».
Quanto alla finalità perseguita, la sentenza rileva che «L’utilità perseguita dall’imputato consisteva nella celebrazione del rito religioso e, verosimilmente, nella visibilità derivante dall’intervista».
Secondo il Tribunale, tuttavia, questa utilità non sarebbe stata direttamente collegata all’occupazione dell’area. «Non discendeva dal possesso o dal godimento contra ius della piazza, la quale rappresentò soltanto il luogo contingente prescelto per lo svolgimento dell’evento», si legge nella motivazione.
Il giudice ha quindi ritenuto che il vantaggio «morale» e l’eventuale beneficio promozionale fossero soltanto conseguenze occasionali della condotta e non un profitto derivante dall’utilizzazione dell’immobile nel senso richiesto dall’articolo 633 del codice penale.
La Procura, però, non condivide questa conclusione. L’Ufficio ha infatti presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza di assoluzione, chiedendo alla Suprema Corte di riesaminare la decisione del Tribunale di Torre Annunziata. La vicenda passa così al vaglio della Cassazione, mentre resta ferma, allo stato, l’assoluzione pronunciata nei confronti di Langellotto.
Il quadro giuridico dell'occupazione di spazi pubblici
La vicenda di Salvatore Langellotto offre spunti di riflessione sul tema dell'occupazione di spazi pubblici e le relative implicazioni legali.
- Occupazione abusiva: L'occupazione di spazi pubblici senza autorizzazione può configurare reati penali, come previsto dall'articolo 633 del codice penale.
- Dolo specifico: Per la condanna è necessario dimostrare la volontà di occupare l'area e di trarne un profitto.
- Rito religioso: Eventi religiosi possono giustificare l'occupazione temporanea, ma devono essere accompagnati da autorizzazioni.
- Ricorso in Cassazione: La Procura ha presentato ricorso, evidenziando l'importanza della sentenza per la giurisprudenza in materia.
- Impatto sulla comunità: L'occupazione di spazi pubblici può influenzare la circolazione e la vita quotidiana dei cittadini.



