

Nell'immagine, un dettaglio legato alla vicenda.
Napoli – Il sistema dei “varchi presidiati” e delle prenotazioni obbligatorie per le spiagge pubbliche di Posillipo finisce sotto la scure della giustizia amministrativa. Con due sentenze destinate a rimescolare le carte in vista della prossima stagione balneare, il Tar della Campania ha accolto i ricorsi presentati dall’associazione “Mare Libero”, difesa dall’avvocato Bruno De Maria. Al centro della contesa, gli accordi tra Comune di Napoli, Autorità Portuale e gestori privati che, nell’estate 2025, avevano imposto rigidi contingentamenti agli arenili delle Monache e di Donn’Anna.
Per quanto riguarda la spiaggia delle Monache, il Tar ha smontato la tesi del Comune che giustificava il limite di 480 ingressi con ragioni di sicurezza. Secondo i magistrati, i dati storici in possesso di Palazzo San Giacomo smentiscono l’emergenza: negli ultimi due anni la media degli accessi è stata di 355 persone, ben al di sotto della soglia critica.
Il sovraffollamento è stato registrato solo nei weekend di luglio, un dato che per i giudici non giustifica un “blindaggio” dell’arenile per l’intera stagione. Il contingentamento, si legge nella sentenza, potrà essere adottato solo con provvedimenti mirati per singoli giorni di eccezionale affluenza, e non come regola generale che limiti la libertà dei cittadini.
Ancora più netta la censura sulla spiaggia di Donn’Anna, dove il limite era fissato a sole 60 persone. Il Tar ha rilevato un errore di fondo nel calcolo della capienza: il Comune ha applicato le stesse distanze minime previste per gli ombrelloni degli stabilimenti in concessione. Una distorsione logica secondo i giudici, poiché in una spiaggia libera non tutti i bagnanti utilizzano attrezzature ingombranti. La capienza, sottolinea la sentenza, deve essere calcolata esclusivamente sulla sicurezza e l’incolumità, non su parametri commerciali mutuati dai lidi confinanti.
L’ultimo schiaffo per l’amministrazione riguarda il “coprifuoco” delle ore 17.30. Fino alla scorsa estate, le spiagge libere chiudevano in concomitanza con i lidi privati attraverso i quali si accede agli arenili pubblici. Una pratica già bocciata in sede cautelare e ora confermata nel merito: l’accesso al demanio pubblico non può essere compresso dagli orari di servizio dei concessionari.
Mentre si attende che l’Autorità Portuale completi i bandi di gara per le nuove concessioni, la sentenza del Tar fissa un principio chiaro: il diritto al mare non può essere sacrificato sull’altare di una gestione burocratica che favorisce, nei fatti, la limitazione degli spazi pubblici.