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Scommesse e denaro illecito, la Cassazione conferma condanna per incauto acquisto

Confermata la condanna per incauto acquisto a due gestori campani: dovevano sospettare l’origine dei fondi versati dal cliente
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I gestori di un’agenzia di scommesse non possono limitarsi ad accettare i pagamenti di un cliente senza interrogarsi sulla provenienza del denaro, soprattutto quando emergono anomalie evidenti.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione, che ha confermato la condanna a due mesi di reclusione per incauto acquisto nei confronti di due titolari di un punto scommesse in Campania, ritenuti responsabili di non aver svolto le necessarie verifiche sull’origine di ingenti somme ricevute per saldare debiti di gioco.

La vicenda, riportata da Agipronews, risale al 2015. Un cliente abituale dell’agenzia aveva accumulato debiti di scommesse per oltre 87 mila euro, estinti nell’arco di circa quattro mesi attraverso una serie di bonifici bancari.

I trasferimenti, tuttavia, non provenivano dal conto personale del giocatore, bensì dai conti di una società di intermediazione finanziaria presso cui l’uomo lavorava. Successivamente è emerso che quelle somme erano frutto di un’appropriazione indebita, realizzata dal dipendente mediante l’uso abusivo delle credenziali bancarie aziendali.

In primo grado, il Tribunale di Avellino aveva ritenuto che i gestori avessero accettato consapevolmente il rischio della provenienza illecita del denaro, condannandoli per ricettazione, quantomeno a titolo di dolo eventuale.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 2025, ha però escluso la prova del dolo, affermando che non fosse dimostrata la consapevolezza dell’origine criminale dei fondi. Pur confermando la ricostruzione dei fatti, i giudici hanno riqualificato la condotta come incauto acquisto (art. 712 c.p.), ravvisando una colpa per mancata verifica e riducendo la pena.

Contro questa decisione i due imputati hanno presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il denaro non fosse “di sospetta provenienza”, che si trattasse del pagamento di un debito di gioco reale e lecito e che il cliente fosse persona conosciuta e ritenuta affidabile.
La Suprema Corte ha però rigettato integralmente il ricorso, giudicandolo infondato.

Secondo i giudici di legittimità, il reato di incauto acquisto non richiede né la certezza della provenienza delittuosa del bene, né la prova di un effettivo sospetto soggettivo da parte dell’agente. È sufficiente che la ricezione avvenga in presenza di circostanze oggettive tali da “dover indurre al sospetto”.

Nel caso concreto – si legge nella sentenza citata da Agipronews – tali circostanze erano molteplici: le causali generiche e ripetitive dei bonifici, la provenienza del denaro da una società per azioni estranea al rapporto di gioco, l’importo complessivo particolarmente elevato, le richieste di chiarimento avanzate dalla banca e le spiegazioni vaghe e contraddittorie fornite dal cliente.

Elementi che, secondo la Corte, avrebbero imposto ulteriori accertamenti, senza potersi accontentare di rassicurazioni verbali.

La Cassazione sottolinea infine un profilo decisivo: gli imputati non erano semplici privati, ma operatori professionali del settore delle scommesse e del gioco lecito. In quanto imprenditori, erano tenuti a un livello di diligenza superiore alla media e non potevano ignorare l’anomalia di flussi finanziari così rilevanti, provenienti da soggetti terzi e giustificati da causali poco trasparenti.

In presenza di tali segnali, concludono i giudici, avrebbero dovuto verificare l’origine dei fondi o rifiutare i pagamenti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA
Fonte REDAZIONE
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