Torre del Greco

Torre del Greco, divieto di balneazione per quasi 5 chilometri

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Anche a Torre del Greco arriva il divieto di balneazione : con ordinanza del 19 agosto 2022 il sindaco Giovanni Palomba ha interdetto quasi 5 chilometri di costa. Ordinanza arriva dopo i controlli effettuati dall’Arpac che aveva dato esito sfavorevole in alcune aree della costa di Torre del Greco.

Torre del Greco, le aree dove è vietato tuffarsi

Quasi 5 chilometri interdetti e attualmente monitorati dall’Arpac : 832 metri individuati nell’area di via Calastro, oltre 2 chilometri nella zona Cimitero dove è nota la spiaggia del Cavaliere, oltre 1 chilometro nell’area Torre di Bassano e un altro chilometro in Litoranea Sud.

Questo il testo dell’ordinanza sindacale del sindaco Giovanni Palomba:

« Vista la nota della Regione Campania – Arpac, qui pervenuta a mezzo PEC in data 19/o8/202, acquisita al Protocollo dell’Ente n° 43510, con la quale informa l’esito sfavorevole delle analisi effettuate su campione di acqua marina, prelevato in data 16 agosto 2022 unitamente al divieto di balneazione fino a nuova comunicazione da parte della stessa Autorità, nelle acque di balneazione di seguito specificate.
ORDINA
Per tutto quanto in premessa riportato:
Il divieto di balneazione, fino a nuova comunicazione da parte dell’Autorità competente, nelle acque di balneazione di seguito specificate:
DEMANDA:
al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale la collocazione presso gli arenili liberi di apposita idonea segnaletica con la dicitura “Divieto di Balneazione” in conformità alla simbologia stabilita dalla Commissione Europea in data 27/05/2011. Al Comandante della Polizia Locale di verificare l’avvenuta esecuzione del presente atto nei termini da esso previsti.
AVVERTE:
Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le ulteriori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro, ai sensi dell’art.1164, secondo comma, del Codice della Navigazione. »

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