In data 4 Febbraio 2020, il Coordinamento Nazionale Mare Libero che raccoglie le istanze di comitati spontanei nati in tutto il territorio nazionale, ha presentato una diffida formale ai comuni di Viareggio, Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi (in Versilia, Toscana), di Roma e di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Capaccio Paestum (in Campania), per informare funzionari e dirigenti comunali che l’applicazione della proroga
 di 15 anni delle concessioni demaniali marittime, stabilita dalla legge di bilancio 2019, potrebbero incorrere in procedimenti di natura amministrativa, penale ed erariale.Potrebbe interessarti
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 recente sentenza del Consiglio di Stato n.7874del 18.11.2019, tale proroga deve essere disapplicata a tutti i livelli, in quanto non conforme all’ordinamento dell’Unione Europea e in particolare ai principi del T.F.U.E. e della direttiva 2006/123/ce, in materia di concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo.
 Con questa diffida, il CoNaMaL chiede pertanto l’avvio delle procedure di pubblica evidenza per l’assegnazione delle nuove concessioni, a partire nei comuni interessati dalla stessa: a questa iniziativa, ne seguiranno altre analoghe in altri territori costieri del
 Paese.
 Il Comitato Direttivo del Coordinamento inoltre, annuncia che in caso di riscontro
 negativo da parte delle amministrazioni destinatarie, procederà con tutti i ricorsi del caso
 presso il tribunale amministrativo e con esposti particolareggiati alle Procure della
 Repubblica e alla Corte dei Conti.
 La diffida mette in risalto inoltre il mancato incameramento al demanio delle opere non
 amovibili, come invece dovrebbe avvenire quando venisse a cessare la concessione
 (art. 49 del Codice della Navigazione): la mancata riscossione del canone annuale
 relativo a tali manufatti, indicato dalla tabella dei valori OMI pubblicate sul sito
 dell’Agenzia delle Entrate e quindi, maggiore rispetto a quanto è dovuto in virtù di un
 titolo concessorio "semplice", darebbe inevitabilmente luogo a danno erariale.
 Si ricorda che sono considerate opere non amovibili, quelle NON conformi al parere reso
 il 24.10.1990 dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, che definisce gli impianti
 realizzati nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, "amovibili o di facile
 sgombero" quelli in materiale leggero "che possono essere ricostruite altrove, con
 semplice rimontaggio e senza che la rimozione stessa comporti la distruzione parziale o
 totale del manufatto".
 Preso atto che le procedure ad evidenza pubblica sono inevitabili e forte, delle posizioni
 prese ormai in maniera incontrovertibile da tutta la giurisprudenza nazionale ed europea,
 Il CoNaMal auspica che il dibattito sull'interpretazione della normativa europea che
 regola il settore delle concessioni balneari, porti ad un necessario ed urgente confronto
 con tutte le forze politiche e di governo, per entrare nel merito di trovare un equilibro
 necessario, fra le prospettive imprenditoriali tese ad una ragionevole ecosostenibilità e i
 diritti da tutelare di tutti i cittadini per salvaguardare i beni comuni, con cui dovranno
 essere incardinati i nuovi bandi concessori delle spiagge.
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