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L’ex magistrato Gherardo Colombo: ‘Il fine pena mai è incostituzionale’

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Il carcere ostativo, è “previsto dall’articolo 4 bis del nostro ordinamento penitenziario” e “impedisce al giudice di verificare caso per caso se il detenuto possa ottenere benefici. E di valutare se dopo un numero di anni (particolarmente elevato) di pena scontata possa accedere alla liberazione condizionale. Non vedo perché togliere al giudice questa funzione”. Lo afferma l’ex magistrato Gherardo Colombo in un’intervista al Corriere della Sera richiamata in prima pagina riferendosi alla discussione sul carcere ostativo (ossia, quello che esclude dai benefici carcerari chi si é macchiato di reati di mafia e terrorismo e non collabora con la giustizia) che comincerà oggi presso la Corte europea dei diritti dell’uomo. “Perché precludere al giudice la valutazione?”, si chiede Colombo. E poi aggiunge che ci sono anche una serie di altri reati inclusi nell’elenco. “Ad esempio la corruzione” che non prevede l’ergastolo pero’ “per tutto il periodo della detenzione il condannato per corruzione non può avere permessi, ne’ lavorare all’esterno”. Per l’ex magistrato di Mani Pulite, quella del carcere ostativo e’ una misura incostituzionale. E aggiunge: “Se escludiamo la pena di morte, che per fortuna non esiste più, per certi versi abbiamo reso la legge penale meno liberale di quella elaborata dai fascisti. La Costituzione afferma che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Mi pare che l’ergastolo ostativo contrasti entrambe queste statuizioni”.

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