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Chemioterapia rinviata, per la Cassazione il paziente non ha diritto al risarcimento

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Non ricevera’ un risarcimento danni un paziente dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino che aveva citato in giudizio la Asl di Avellino dopo aver subito il rinvio – seppure per pochissimi giorni – di un ciclo di chemioterapia. La sesta sezione civile della Cassazione ha confermato la sentenza emessa dal tribunale di Benevento che aveva negato il diritto dell’uomo ad avere un risarcimento, affermando che non potessero ravvisarsi gli estremi della “colpa” nel comportamento tenuto dal personale sanitario dell’ospedale: il paziente, infatti, si era recato presso il nosocomio per sottoporsi alla chemioterapia ma, data l’assenza di un infermiere uomo che avrebbe dovuto eseguire l’intervento, l’appuntamento era saltato. Adirato per questo, l’uomo si era rivolto alla polizia municipale incontrata per caso fuori dall’ospedale, con la quale era rientrato nella struttura sanitaria e aveva ottenuto un nuovo appuntamento: per quanto accaduto, aveva poi deciso di presentare una richiesta di risarcimento danni, che era stata ‘bocciata’ dal giudice di pace di Ariano Irpino – il quale ritenne che quello patito dal paziente fosse “un mero fastidio” – e poi anche dal tribunale di Benevento, che aveva rilevato come i sanitari avessero invitato il paziente, una volta tornato assieme alla municipale, a sottoporsi subito alle cure, cosa a cui egli rinuncio’. L’appuntamento per le terapie, quindi, venne fissato per due giorni dopo e, in ogni caso – aveva osservato il giudice di secondo grado – il personale dell’ospedale si era subito attivato per trovare un “valido sostituto” dell’infermiere mancante. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’uomo: “Non essendoci un danno risarcibile – si legge nell’ordinanza depositata oggi – e’ superfluo discorrere sull’esistenza o sull’inesistenza di una condotta colposa del personale sanitario” e “stabilire se una certa condotta illecita abbia causato una lesione alla salute, se tale lesione sia stata o non sia stata grave, se abbia o non abbia avuto conseguenze futili” sono, conclude la Cassazione, “apprezzamenti di fatto” riservati ai giudici del merito e non riguardanti il giudizio di legittimita’.

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