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Violenza, fino a 14 anni di carcere per chi sfregia una donna e 6 anni per il revenge porn

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Roma. Violenza donne: passa alla camera l’articolo 7 del decreto legge ‘codice rosso’ che introduce nel codice penale il nuovo reato dello sfregio del volto. Sono stati 384 i voti favorevoli e 2 i contrari. Per il nuovo reato sono previste pene dagli otto ai 14 anni di reclusione.
E’ stato invece approvato all’unanimità l’emendamento che inserisce il reato di Revengeporn prevede la pena del carcere fino a 6 anni e costituisce aggravante il fatto che a diffondere video e immagini intime sia stato il coniuge, anche se separato o divorziato, o persona che è stata legata alla vittima da una relazione affettiva. Non solo: viene punito anche chi non è l’autore iniziale della diffusione delle immagini, ma chi essendone venuto in possesso ne contribuisce alla diffusione con l’intento di provocare un danno. L’emendamento approvato inserisce quindi un nuovo articolo nel codice penale, il 613 ter, subito dopo il reato di stalking, nello specifico, si introduce il reato di “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato – si legge nel testo – chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5 mila a 15 mila euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche se separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la querela è di sei mesi. la remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.





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