Il Tar della Campania riapre le scuole accogliendo i due ricorsi presentati contro l’ordinanza del presidente De Luca.
La Quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto anche l’istanza cautelare presentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri dell’Istruzione e della Salute e, contestualmente sospeso, anche in questo caso l’ordinanza con la quale la Regione Campania ha disposto la didattica a distanza in tutte le scuole del territorio per criticita’ legate alla pandemia da Sars-Cov-2. La trattazione collegiale e’ stata fissata perl’8 febbraio prossimo.
La Campania non è classificata in “zona rossa” e quindi “il solo dato dell’aumento dei contagi, neppure specificamente riferito alla popolazione scolastica e peraltro neppure certo, e la sola mera possibilità dell’insorgenza di ‘gravi rischi’ predicata in termini di eventualità, non radicano per sé solo la situazione emergenziale, eccezionale e straordinaria che in astratto potrebbe consentire la deroga alla regolamentazione generale”.
Lo scrive il presidente della quinta sezione del Tar Campania, Maria Abbruzzese, nel decreto con il quale sospende l’ordinanza della Regione Campania sul rinvio della riapertura di asili, elementari e medie. “Non risulta peraltro – si legge nel decreto – alcun ‘focolaio’ né alcun rischio specificamente riferito alla popolazione scolastica, generalmente intesa”.
Secondo il giudice amministrativo, la sospensione della didattica in presenza decisa dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca “neppure sembra sottendere una compiuta valutazione di ‘adeguatezza e proporzionalità’, non facendosi alcun riferimento, nel provvedimento impugnato, alle contrapposte posizioni soggettive di diritto (all’istruzione, nella sua più ampia estensione, anche formativa della personalità dei minori), anche tenuto conto del sacrificio imposto dalla pregressa prolungata limitazione della didattica, né all’impossibilità di bilanciarle, in maniera appunto ‘adeguata e proporzionata’, con l’evidenziata tutela prioritaria dell’interesse pubblico alla salute collettiva”.
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Secondo il Tar Campania “è dubbia anche l’idoneità della misura disposta, tenuto conto della prolungata chiusura connessa alle festività natalizie, che non ha, tuttavia, evitato l’aumento registrato dei contagi”.
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