La quinta sezione del Tribunale amministrativo regionale della Campania, presidente Maria Abbruzzese, ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza del governatore Vincenzo De Luca per lo stop delle scuole.
Accolto il ricorso presentato da diversi genitori. Il giudice ritiene che il virus si diffonda anche con le scuole chiuse così com'è accaduto per esempio durante e dopo le vacanze di Natale e pertanto non sussistono i presupposti e i requisiti di emergenza per tenere a casa gli alunni di elementari e medie.
Per le elementari, che in parte sono già tornate in aula, la decisione è autoesecutiva e si estende alle classi al momento escluse dalla didattica in presenza, cioè le quarte e quinte. Per quanto riguarda invece le medie, i cui presidi devono organizzarsi per la riapertura, il provvedimento del Tar implica che dopo il 25 gennaio non possano più essere reiterate da parte della Regione ordinanze restrittive.
Il Tar della Campania, spiega una nota dell'Unità di crisi della Regione, ha stabilito l'adeguamento alle disposizioni nazionali per quanto riguarda la scuola primaria.Potrebbe interessarti
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A breve sarà emanata un'ordinanza che riassumerà l'insieme delle decisioni relative all'attività scolastica, coerenti con quanto stabilito. Sarà consentito ai sindaci e alle autorità sanitarie locali di assumere decisioni connesse ai contesti locali.
"Non si è dato conto di un'attività di rilevazione sul territorio che desse conto dell'effettiva utilità della misura restrittiva, incidente sul diritto all'istruzione, sul contenimento del contagio, che ha, nonostante le disposte sospensioni della frequenza scolastica continuato a diffondersi - scrive il presidente della quinta sezione Tar Campania - I dati acquisiti, anche quelli "aggiornati", dimostrano invece che il contagio si sviluppa anche quando le scuole sono chiuse; il che fa sorgere il legittimo dubbio sull'effettiva idoneità della misura restrittiva dell'attività scolastica in presenza ai fini della riduzione del contagio, in assoluto ma anche ove si sposti l'attenzione sul piano della relazione costi-benefici, che è parte integrante del sindacato sulle ordinanze contingibili e urgenti; è quantomeno dubbio, quindi, che si tratti di misura idonea all'auspicato contenimento e men che meno di misura significativamente idonea a tale scopo".
E ancora i ricorrenti, quali genitori di figli minori iscritti a classi del primo e secondo ciclo di istruzione, rispettivamente, prima media, terza elementare e terza media, lamentano che, con le ordinanze impugnate, emanate sul presupposto della persistente necessità di contenere il contagio da Covid, tuttora permanga la sospensione delle attività didattiche in presenza oramai risalente a diversi mesi, "nonostante le pertinenti disposizioni normative emanate a livello statuale prescrivano un diverso regime".