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I.V.E.C, apolitica e apartitica, senza scopo di lucro ha prestato particolare attenzione alle voci di tutti coloro che richiedevano la didattica a distanza, unico strumento utile al fine di conciliare il diritto allo studio con la tutela alla salute.
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Negli ultimi giorni sono pervenute alla richiedente associazione molteplici richieste di intervento volte anche all’impugnazione dell’ordinanza n. 95 del 07.12.2020 nella parte in cui si stabilisce che: “con decorrenza dal 9 dicembre 2020, restano consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria; sono altresì consentite in presenza le attività didattiche delle seconde classi della scuola primaria e delle pluri classi della scuola primaria che comprendano la prima e/o la seconda””.
A tal fine l’A.I.V.E.C. ha impugnato l’ordinanza 95 del 07.12.2020 per contrasto con gli artt. 32 della Costituzione - violazione del principio di precauzione art. 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell’Unione Europea, per eccesso di potere connesso alla violazione di legge dell’art. 3 legge 241/90 – Motivazione apparente, per violazione del principio dell’affidamento con riferimento agli art. 2, 3, 97 Cost. - Violazione del principio di ragionevolezza e di imparzialità.