Un’ordinanza di rettifica del provvedimento adottato dal governatore Vincenzo De Luca rende noto che nella precedente ordinanza “per un mero errore materiale” risultano omesse prima della dicitura “e’ fatto divieto” le parole “dalle 22,30”. Il testo, nella versione che era stata cosi’ proposta, faceva intendere che fosse vietato l’asporto. “A tutti gli esercizi di ristorazione (bar,ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili), dalle ore 22,30 – e’ scritto invece nella ordinanza corretta – e’ fatto divieto di vendita con asporto. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attivita’ di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attivita’ nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio e’ comunque ammessa, con possibilita’ di disporre la partenza dell’ultima consegna fino alle ore 23,00”.
l’ordinanza n. 85 del 26/10/2020 contiene misure per la prevenzione e il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in particolare sui temi della scuola, della mobilità e delle attività di ristorazione.
Questi i principali punti:
1. All’infuori di nidi e asili (0-6 anni), vengono confermate le disposizioni regionali sulla didattica a distanza nella scuola primaria e secondaria, salvi i progetti per alunni con disturbo dello spettro autistico e/o gli alunni diversamente abili, già adottate con Ordinanza n.82, nonché le disposizioni regionali vigenti per la didattica a distanza nelle Università.
2. Confermato il divieto di mobilità interprovinciale, ferma la forte raccomandazione (contenuta nel DPCM del 24 ottobre) a non allontanarsi dal territorio comunale se non strettamente necessario.
3. Per le attività di ristorazione: divieto di asporto (salvo che gli esercizi con consegna all’utente in auto e con sistema di prenotazione da remoto); consentita la consegna a domicilio, con partenza dell’ultima consegna alle 23,00 e rinvio, per il resto, alle disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020.
4. Confermato l’obbligo di rientro a casa entro le ore 23, secondo quanto recentemente disposto d’intesa con il Ministro della Salute.
5. Confermata per l’attività di jogging la fascia oraria nelle ore 6,00-8,30.
Le disposizioni hanno efficacia fino al 31 ottobre, data nella quale l’Unità di Crisi effettuerà nuove valutazioni, sulla base dell’andamento epidemiologico che sarà stato registrato nel contesto regionale e locale.
È stato dato mandato all’Unita di Crisi di valutare, insieme all’Anci, entro il 28 ottobre prossimo, le determinazioni eventualmente necessarie in vista della commemorazione dei defunti (1 e 2 novembre).
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