Napoli – La decisione dell’ottava sezione del Tribunale del Riesame di Napoli introduce un elemento destinato a pesare nella ricostruzione giudiziaria della morte di Domenico Caliendo, il bambino di due anni e mezzo deceduto il 21 febbraio scorso dopo il fallimento del trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre al Monaldi.
I giudici hanno annullato la misura cautelare dell’interdizione dalla professione medica nei confronti di Emma Bergonzoni, la giovane cardiochirurga che quel giorno si trovava in sala operatoria accanto al primario Guido Oppido, primo operatore del delicato intervento. Resta invece confermata l’interdizione per Oppido.
Il punto non è l’esistenza del falso contestato dalla Procura. L’impugnazione presentata dai difensori di Bergonzoni, gli avvocati Vincenzo Maiello ed Emanuele Raimondo, non ha infatti messo in discussione la falsità dei passaggi del referto operatorio contestati agli indagati. La questione sottoposta al Riesame riguardava, piuttosto, la sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti della cardiochirurga.
«Non agì per tutelare se stessa»
È proprio sulla posizione individuale della giovane medico che si concentra il ragionamento dei giudici.
Secondo il Riesame, Bergonzoni avrebbe concorso alla redazione del falso referto «non per tutelare la propria personale situazione», ma per occultare eventuali responsabilità del primo operatore, responsabilità che dovranno comunque essere accertate nel processo di merito.
Una distinzione importante. Per i giudici, dunque, la condotta della cardiochirurga non può essere letta separatamente dal particolare rapporto professionale esistente con Oppido e dalle condizioni nelle quali maturò la redazione del documento.
Bergonzoni, sottolineano i giudici, aveva 33 anni ed era alla sua prima esperienza al fianco di Oppido in un intervento di trapianto cardiaco. Il primario, invece, aveva una posizione gerarchicamente superiore e una maggiore esperienza. Ma non solo: la giovane cardiochirurga era stata anche sua allieva.
Un insieme di circostanze che, secondo il Tribunale, determina un quadro di particolare soggezione professionale.
Il rapporto gerarchico e il ruolo di allieva
Nell’ordinanza vengono richiamati il divario di età e di esperienza, ma soprattutto la diversa posizione occupata dai due medici all’interno dell’organigramma ospedaliero.
Da una parte il primario e primo operatore, dall’altra una giovane medico che lo affiancava in sala operatoria. A questo si aggiunge il rapporto personale e professionale maturato negli anni della formazione.
È sulla base di questo scenario che il Riesame ritiene «legittimo concludere» che Bergonzoni abbia agito «sotto l’impulso di una condizione di subalternità e soggezione peculiare alla figura del dottor Oppido», facendo propria consapevolmente una ricostruzione concordata con il primario.
Una ricostruzione che, secondo i giudici, «tutelava soprattutto» Oppido.
Il referto e la responsabilità del primario
C’è poi un altro passaggio significativo della decisione. Anche se non ha materialmente firmato il referto operatorio, Oppido resta, secondo il Tribunale, il principale responsabile dell’esatto resoconto dell’intervento che aveva diretto.
Il primario, infatti, avrebbe comunque riconosciuto la paternità del contenuto del documento.
È un aspetto che assume particolare rilievo nella valutazione delle responsabilità contestate dalla Procura. Il referto non viene quindi considerato soltanto come l’esito dell’attività della giovane cardiochirurga, ma come un documento riconducibile principalmente al medico che aveva diretto l’operazione.
Le decisioni sull’intervento non spettavano a Bergonzoni
Il Riesame entra anche nel merito del ruolo concretamente svolto dalla 33enne durante l’operazione.
Bergonzoni, evidenziano i giudici, non aveva il compito di decidere i tempi dell’intervento. Non spettava a lei stabilire quando avviare la circolazione extracorporea, la cosiddetta CEC, né quando procedere al clampaggio dell’aorta.
Si tratta di un passaggio importante perché delimita le responsabilità operative della giovane cardiochirurga rispetto a quelle del primo operatore.
L’intervento, culminato nella morte di Domenico Caliendo, viene descritto dal Tribunale come caratterizzato da «una serie di colpe concorrenti». Ma la posizione di Bergonzoni deve essere valutata alla luce delle specifiche funzioni che le erano state affidate in sala operatoria.
Un episodio ritenuto eccezionale
Anche sotto il profilo cautelare, il Riesame esclude che la condotta contestata possa essere considerata la manifestazione di una generale propensione della cardiochirurga a falsificare la realtà degli interventi ai quali prende parte.
Il falso, secondo i giudici, sarebbe invece maturato in una situazione eccezionale, determinata soprattutto dalla «incapacità di opporsi alle indicazioni e ai desiderata» di chi la sovrastava per autorevolezza e per il rapporto professionale esistente.
In altre parole, per il Tribunale non emergerebbe una pericolosità professionale autonoma della giovane medico tale da giustificare la prosecuzione dell’interdizione.
La sospensione di Oppido cambia lo scenario cautelare
È proprio qui che si innesta la decisione di annullare la misura.
La sospensione dal servizio di Oppido, già disposta nell’ambito dell’inchiesta, viene considerata sufficiente a impedire che possano ripresentarsi le condizioni che, secondo la ricostruzione del
Riesame, avrebbero spinto Bergonzoni a partecipare alla redazione del falso.
Venuta meno la presenza del primario in quella posizione gerarchica e professionale, viene meno anche, secondo i giudici, il concreto rischio di reiterazione della condotta contestata alla giovane cardiochirurga.
Per questo l’interdizione dalla professione viene annullata.
La vicenda giudiziaria sulla morte di Domenico
La decisione si inserisce nell’inchiesta avviata dalla Procura di Napoli sulla morte di Domenico Caliendo, deceduto il 21 febbraio dopo il trapianto di cuore eseguito al Monaldi il 23 dicembre.
La vicenda resta ancora aperta sul piano dell’accertamento delle responsabilità. Il Riesame, infatti, non assolve Bergonzoni dalle contestazioni e non stabilisce le responsabilità definitive per la morte del bambino. Si limita a valutare la legittimità e la necessità della misura cautelare nei suoi confronti.
E proprio la distinzione tra responsabilità da accertare nel merito e presupposti della cautela rappresenta uno dei punti centrali della pronuncia.
Per Oppido, invece, l’interdizione viene confermata. Per Bergonzoni il quadro cautelare cambia radicalmente: i giudici riconoscono il suo coinvolgimento nella vicenda del referto, ma lo collocano dentro una relazione gerarchica e professionale nella quale, secondo la loro ricostruzione, la giovane medico avrebbe assunto una posizione di subordinazione rispetto al primario.



